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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20469/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. Sicilia che aveva parzialmente accolto l'appello di Stivala avverso il rigetto in primo grado di opposizione all'estratto di ruolo, ritenendo che alcune cartelle fossero invalidate da una precedente sentenza passata in giudicato della C.T.P. di Catania. Il primo motivo denunciava errata applicazione dell'art. 2909 c.c. e quindi illegittima estensione del giudicato (poiché la sentenza C.T.P. n.7039/2014 aveva deciso solo tra Stivala e Riscossione Sicilia, non anche contro l'Agenzia). Il secondo motivo contestava violazioni di norme tributarie e processuali (richiamando, tra le altre, art.26 DPR 602/1973, art.60 DPR 600/1973 e art.139 c.p.c.), in relazione all'impugnabilità dell'estratto di ruolo e alla validità delle notifiche delle cartelle.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che il giudicato della C.T.P. di Catania non fosse opponibile all'Agenzia perché mancava identità di parti (art.2909 c.c.), quindi la C.T.R. ha errore nel darne efficacia esterna. Ha altresì rilevato l'inammissibilità del deposito “controdeduzioni” di Riscossione Sicilia per tardività. Procedendo nel merito, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'originaria opposizione di Stivala all'estratto di ruolo per mancanza di un interesse qualificato a impugnare l'estratto (sulla scorta della disciplina introdotta dall'art.3-bis d.l. n.146/2021 e dell'art.12, comma 4-bis, DPR 602/1973): in presenza di impugnazione di estratto di ruolo il contribuente deve dimostrare lo specifico pregiudizio previsto dalla norma e, nei giudizi pendenti, provare tale interesse nei termini e modi previsti (anche mediante deposito ex art.372 c.p.c.). Conseguentemente la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata (art.382, comma 3 c.p.c.) e ha compensato le spese per la novità giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato ha efficacia soggettiva circoscritta alle parti del precedente processo: un accertamento definitivo non è opponibile a terzi non coinvolti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Fondamento dell'impugnazione per violazione di legge: la Corte ha utilizzato questo motivo per censurare la errata applicazione della disciplina del giudicato.

  • art. 85 cod. proc. civ.

    Principio della perpetuatio dell'ufficio di difensore: il procuratore già costituito conserva i poteri nel grado di giudizio fino a formale sostituzione nonostante modifiche nella titolarità dell'agente della riscossione.

  • art. 1, d.l. n.193/2016 conv. l. n.225/2016

    Norma che ha disciplinato il subentro dell'Agenzia nelle funzioni di riscossione; la Corte evidenzia che il subentro non opera automaticamente quale costituzione nel processo senza atto formale.

  • art. 3-bis d.l. n.146/2021 / art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n.602/1973

    L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto... oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione

    La disposizione limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e richiede la prova di un interesse qualificato del debitore; si applica anche ai processi pendenti e comporta l'onere di dimostrare il perdurare dell'interesse (anche mediante deposito documentale in cassazione o nei termini previsti).

  • art. 372 c.p.c.

    Strumento per depositare documentazione in sede di legittimità; la Corte richiama l'obbligo per il ricorrente di depositare prove a sostegno dell'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 382, comma 3 c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio della sentenza quando la causa non può essere proposta ab initio; la Corte l'ha applicata per chiudere il giudizio dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Richiamati nella doglianza relativa a violazioni e falsa applicazione di norme processuali e tributarie; la Corte però ha deciso in base al primo motivo e alla normativa sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo.

Massime di principio

  • Il giudicato preclusivo vale solo tra le stesse parti: una sentenza che annulla la notifica pronunciata tra contribuente e agente della riscossione non è automaticamente opponibile all'Agenzia se questa non era parte del processo originario (art.2909 c.c.).
  • La mera esistenza di una sentenza passata in giudicato nei confronti dell'agente della riscossione non solleva il giudice d'appello dall'obbligo di autonoma valutazione quando l'Agenzia non era parte del giudizio precedente.
  • Dalla riforma (art.3-bis d.l.146/2021 e art.12, comma 4-bis DPR 602/1973) l'estratto di ruolo è in linea di principio non impugnabile: il contribuente deve dimostrare uno specifico interesse qualificato (es. pregiudizio in gara d'appalto, riscossione da pubbliche amministrazioni, perdita di benefici) per far valere l'invalidità della cartella in sede di opposizione all'estratto.
  • Nei processi pendenti, la disciplina nuova si applica e impone al ricorrente l'onere di provare il perdurare dell'interesse con documentazione nel grado di legittimità (deposito ex art.372 c.p.c.) o con gli altri rimedi temporali previsti dalla giurisprudenza.
  • Il subentro dell'Agenzia nelle funzioni di riscossione non equivale automaticamente a una nuova costituzione processuale: è necessario l'atto formale di costituzione o il conferimento di mandato al difensore che agisce in giudizio.
  • La tardività di atti processuali (es. controdeduzioni depositate oltre i termini) ne determina l'inammissibilità; in presenza di rilevanti novità giurisprudenziali le spese possono essere compensate.

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