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Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 2060 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativo al 2000, con cui era stata contestata l’omessa contabilizzazione di componenti positivi per lire 1.145.286.000, corrispondenti a note di accredito per sconti ed extra-sconti concessi ai clienti. La società aveva registrato le note di credito e le relative variazioni, ma non aveva fornito, nonostante le richieste in sede di verifica, documentazione idonea a dimostrare gli accordi con i clienti che giustificavano gli sconti. Con due motivi congiunti, la società sosteneva, da un lato, che la registrazione delle note di credito e i pagamenti provassero l’esistenza di accordi verbali ai fini della variazione IVA e, dall’altro, che gli sconti riducessero i ricavi ai fini IRPEG e IRAP senza dover dimostrare i requisiti previsti per la variazione IVA.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ritenuto legittimo l’accertamento. Entrambi i motivi sono stati respinti: la variazione IVA per sconti richiede sia che lo sconto sia stato effettivamente praticato, sia che la riduzione del corrispettivo discenda da un accordo, anche verbale o successivo, la cui esistenza sia provata. La mera registrazione delle note di credito e delle variazioni contabili dimostra la registrazione della riduzione, ma non l’accordo che la giustifica. Quanto a IRPEG e IRAP, lo sconto incide sul prezzo e può ridurre i ricavi solo se ne sia dimostrata l’effettiva spettanza; non basta invocare la registrazione delle note di credito. La società è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 10.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. La decisione è stata pronunciata il 28 gennaio 2015 e depositata il 3 febbraio 2016.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26, comma 2

    il ricorso alla procedura di variazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26, comma 2, in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti, con la connessa riduzione dell'ammontare imponibile, richiede una duplice condizione: a) che venga praticato al cessionario o committente, dal cedente o dal prestatore, uno sconto sul prezzo della vendita effettuato; b) che la riduzione del corrispettivo al cliente sia il frutto di un accordo, il quale può essere documentale, o verbale, e persino successivo, purchè del medesimo sia fornita la prova, da parte dei soggetti interessati, mediante la trasfusione del patto stesso in note di accredito, emesse da una parte a favore dell'altra, con l'allegazione della causale che, volta per volta, abbia giustificato gli sconti medesimi

    La variazione dell’imponibile e dell’IVA per abbuoni o sconti è ammessa se lo sconto è stato effettivamente praticato e se la riduzione del corrispettivo deriva da un accordo provato. L’accordo può essere scritto, verbale o anche successivo, ma le note di accredito devono documentarlo indicando la causale concreta dello sconto.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25

    La detrazione dell’imposta corrispondente alla variazione è riconosciuta nell’ambito della procedura prevista dall’art. 26 e presuppone che ricorrano le condizioni sostanziali per la variazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 25

    il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25

    La variazione d’imposta deve essere registrata secondo le modalità previste dall’art. 25; la registrazione è un adempimento contabile e non sostituisce la prova dell’accordo che ha determinato lo sconto.

Massime di principio

  • Per ridurre l’imponibile IVA a seguito di sconti o abbuoni, occorre dimostrare sia che lo sconto è stato realmente applicato sia che era fondato su un accordo con il cliente. L’accordo può essere verbale o successivo, ma deve essere provato.
  • La sola emissione e registrazione di note di credito, o la registrazione della variazione nei conti del cliente, prova l’adempimento contabile ma non dimostra da sola la causa dello sconto né l’esistenza dell’accordo.
  • Le note di accredito dovrebbero riportare la causale specifica dello sconto e consentire di collegare la riduzione del prezzo al relativo accordo; è opportuno conservare documenti e riscontri idonei a dimostrare le condizioni concordate.
  • Anche ai fini della determinazione dei ricavi per le imposte sui redditi, gli sconti riducono il prezzo e i ricavi solo se ne è dimostrata l’effettiva spettanza: la contabilizzazione della nota di credito non è, da sola, sufficiente.

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