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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20302/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (depenalizzazione ad opera del d.l. n. 8/2016). Decisione resa il 28/02/2022.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ampuero Huamancayo Shirley Melisa era stata ascritta del reato previsto dall'art. 116 del codice della strada nella sentenza del Tribunale di Firenze del 18/02/2015. La Corte di appello di Firenze, rilevata l'inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., trasmise gli atti alla Corte di cassazione. La Corte di cassazione ha poi verificato che il reato era stato depenalizzato dal d.l. n. 8/2016 e ha deciso in base a tale circostanza.

Norme richiamate

  • art. 593, comma 3, codice di procedura penale

    La Corte d'appello ha ritenuto la sentenza del Tribunale inappellabile ai sensi di questa norma e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.

  • art. 116, codice della strada

    Norma originariamente invocata per l'imputazione contestata al ricorrente; la fattispecie qui prevista è stata oggetto di depenalizzazione successiva (per effetto del d.l. n. 8/2016), per cui non costituisce più reato.

  • d.l. n. 8/2016

    Decreto-legge che ha depenalizzato la fattispecie che era stata oggetto di condanna: la Corte ha applicato l'effetto della depenalizzazione dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e annullando la sentenza senza rinvio.

Massime di principio

  • Se una condotta per cui è stata pronunciata una sentenza penale viene depenalizzata successivamente (per legge o decreto-legge), la Corte può annullare la sentenza senza rinvio perché il fatto non è più previsto come reato.
  • Quando una sentenza di primo grado è inappellabile ai sensi dell'art. 593 c.p.p., gli atti possono essere trasmessi alla Corte di cassazione; la Cassazione verifica la sussistenza di eventuali cause che impongano l'annullamento (es. depenalizzazione).
  • La depenalizzazione ha effetto retroattivo rispetto alle condotte già giudicate: se il nuovo assetto normativo elimina la rilevanza penale del fatto, la sentenza penale va annullata e non si procede con un rinvio per nuovo giudizio penale.
  • Anche se il reato viene depenalizzato, occorre verificare eventuali conseguenze amministrative o civili (sanzioni amministrative, effetti sulla patente, obblighi risarcitori) che possono permanere o essere regolate separatamente dalla sfera penale.
  • In casi analoghi è importante controllare la natura e la portata della norma di depenalizzazione (se è soppressiva della fattispecie penale o solo modifica la sanzione) e la data di entrata in vigore rispetto alla sentenza e a eventuali condanne irrevocabili.

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