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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04124/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, contestando il primo motivo la correttezza della motivazione di responsabilità. In particolare ha denunciato illogicità della motivazione chiedendo, in sostanza, una diversa lettura delle risultanze processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova. La Corte di cassazione rileva inoltre che la difesa aveva dedotto la prescrizione del reato di riciclaggio, sostenendo una possibile retrodatazione del tempus commissi delicti, deduzione ritenuta infondata perché non supportata da elementi certi. La sentenza impugnata aveva valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità, il fatto che l'imputata avesse apposto su un mezzo di provenienza illecita la targa di un'autovettura di sua proprietà, falsificando anche la carta di circolazione, e che il numero di telaio fosse stato sostituito con quello di un'auto appartenente alla stessa imputata, circostanze ritenute idonee a identificarla come autrice del reato e a escludere la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori ex art. 507 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla motivazione mirassero a ottenere una rivalutazione del merito, operazione preclusa in sede di legittimità, e ha giudicato immune da vizi logici la motivazione della Corte territoriale, che aveva spiegato le ragioni della responsabilità richiamando la sentenza di primo grado. Ha inoltre escluso la prescrizione del reato di riciclaggio, ritenendo non dimostrata una data di commissione antecedente rispetto a quella indicata e comunque collocando il fatto in epoca prossima al 1 febbraio 2010, con prescrizione al 1 febbraio 2025. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 507 c.p.p.

    Il giudice ha ritenuto non necessario disporre ulteriori approfondimenti istruttori, perché il quadro probatorio era già sufficiente a fondare la decisione.

  • art. 648 c.p.

    La fattispecie contestata è stata qualificata come riciclaggio; la Corte ha escluso la prescrizione, indicando il termine finale al 1 febbraio 2025 sulla base della data di commissione ritenuta prossima al 1 febbraio 2010.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre il vizio di motivazione limitandosi a prospettare una diversa lettura delle prove, una diversa ricostruzione dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova.
  • La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione del compendio probatorio a quella compiuta nei gradi di merito, né verificare la tenuta logica della sentenza mediante confronto con modelli argomentativi esterni alla decisione impugnata.
  • Quando il giudice di merito espone in modo logico e coerente gli elementi che identificano l'autore del reato, il ricorso che si limiti a contrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio è inammissibile.
  • L'ulteriore attività istruttoria ex art. 507 c.p.p. può essere esclusa se il materiale già acquisito consente una decisione completa e non residuano dubbi decisivi sulla responsabilità.
  • La prescrizione non può essere dichiarata se il ricorrente non fornisce elementi certi e specifici idonei a retrodatare il tempus commissi delicti rispetto a quello ritenuto nella sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiciclaggio
RamiProcesso penaleDelitti economici
IstitutiInutilizzabilità della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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