Sentenza n. 12627/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa la sospensione dell’efficacia, - del decreto direttoriale del Ministero della cultura, Direzione cinema e audiovisivo del 4 marzo 2025, n. 792, pubblicato in pari data, recante l’assegnazione in via definitiva dei contributi automatici per l’annualità 2020 (il "Decreto Definitivo") ha assegnato al Film “Figli” soli punti 187 quale punteggio, con evidente pregiudizio per le legittime aspettative dell'odierna ricorrente; - ove occorra del decreto direttoriale del Ministero della cultura, Direzione cinema e audiovisivo del 9 settembre 2024 rep. 3052, recante l’assegnazione provvisoria dei contributi automatici – risultati 2020 (atto non immediatamente lesivo); - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, laddove lesivi delle posizioni giuridiche del ricorrente; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere un punteggio maggiore ed accedere, conseguentemente, ad un più consistente contributo pubblico per l’opera cinematografica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto definitivo di assegnazione dei contributi automatici per l'annualità 2020, nella parte in cui ha riconosciuto all'opera cinematografica un punteggio di 187 punti anziché quello richiesto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale definitivo di assegnazione dei contributi automatici per l'annualità 2020, nonché, ove occorrente, il precedente provvedimento provvisorio. Ha dedotto un unico articolato motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, della legge n. 220/2016 e del d.m. 15 luglio 2021, n. 251, nonché eccesso e straripamento di potere per irragionevolezza e illogicità della motivazione, errata valutazione dei presupposti, violazione dei parametri di attribuzione dei benefici economici, sviamento, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria. Ha inoltre lamentato la violazione della partecipazione procedimentale, del legittimo affidamento, della ragionevolezza e proporzionalità, della lealtà e correttezza dell'azione amministrativa, del buon andamento e dell'omessa individuazione del responsabile del procedimento. In concreto, la società sosteneva di avere diritto a un punteggio di 268 punti, comprendente 68 punti per i valori delle transazioni e 200 punti per i mercati esteri, mentre l'amministrazione ne aveva riconosciuti 187. Contestava in particolare che la prova della distribuzione estera potesse essere fornita mediante i contratti di distribuzione o licenza con il soggetto estero e riteneva incongruo il termine di dieci giorni assegnato dall'amministrazione, a distanza di circa tre anni dalla domanda, per produrre ulteriore documentazione, inclusi contratti di sub-distribuzione non nella sua disponibilità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati non evocati, poiché il ricorso era manifestamente infondato ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p.a. Ha inoltre dichiarato tardiva la produzione documentale depositata dall'amministrazione con la memoria ex art. 73 c.p.a., perché effettuata nel termine di trenta giorni anziché in quello di quaranta giorni prima dell'udienza pubblica. Nel merito, il Collegio ha interpretato l'art. 10, comma 1, lettere a) e b), del d.m. n. 251/2021 nel senso che, per il riconoscimento del parametro relativo alla distribuzione estera, la prova dell'effettiva diffusione commerciale dell'opera è necessaria. I contratti di distribuzione o licenza costituiscono un requisito necessario, ma non sufficiente, poiché non dimostrano da soli l'effettiva distribuzione commerciale nei mercati dichiarati. L'amministrazione, inoltre, non aveva negato automaticamente il beneficio sulla sola base della documentazione prodotta, ma aveva assegnato un ulteriore termine per integrare la prova. La ricorrente non aveva allegato né dimostrato di essersi tempestivamente attivata per reperire i contratti di sub-distribuzione o altra documentazione idonea, né aveva fornito elementi concreti per dimostrare l'incongruità del termine di dieci giorni. Di conseguenza, i rilievi erano ritenuti non specifici e non idonei a evidenziare i vizi denunciati. Le spese sono state compensate per la particolare natura delle questioni e per l'andamento della lite.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, lettere a) e b), d.m. 15 luglio 2021, n. 251
Con riferimento ai risultati economici, culturali e artistici dei distributori internazionali, sono presi in considerazione i seguenti parametri, ulteriormente specificati nella Tabella 4: a) i ricavi derivanti dalle vendite e dalle prevendite dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell’opera audiovisiva in ambiti geografici diversi dall’Italia, per la diffusione presso il pubblico non residente in Italia; b) il numero di mercati esteri in cui il distributore internazionale ha effettuato la cessione di diritti di sfruttamento delle opere audiovisive che hanno avuto una diffusione di tipo commerciale
La prova dell'effettiva distribuzione commerciale estera è necessaria per il riconoscimento del relativo parametro contributivo. I contratti di distribuzione o licenza sono necessari, ma non sufficienti, perché devono essere accompagnati da elementi idonei a dimostrare l'effettiva diffusione commerciale.
art. 49, comma 2, c.p.a.
Non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati quando il ricorso è manifestamente infondato.
art. 73 c.p.a.
La produzione documentale deve rispettare il termine processuale di quaranta giorni prima dell'udienza pubblica; il deposito effettuato nel termine di trenta giorni è tardivo.
legge 14 novembre 2016, n. 220
È richiamata quale disciplina legislativa generale dei contributi e del sostegno pubblico al cinema e all'audiovisivo, senza una specifica ulteriore interpretazione nella decisione.
legge 7 agosto 1990, n. 241
È richiamata dalla ricorrente in relazione ai principi di partecipazione, motivazione, correttezza e buon andamento, ma il ricorso è stato respinto perché non sono stati dimostrati i vizi denunciati.
Massime di principio
- Nei procedimenti di assegnazione di contributi pubblici fondati sulla diffusione commerciale di un'opera audiovisiva all'estero, la mera esistenza di contratti di distribuzione o licenza non dimostra necessariamente l'effettiva commercializzazione dell'opera; tali contratti possono costituire un requisito necessario, ma devono essere integrati da elementi probatori idonei a dimostrare la diffusione commerciale nei mercati dichiarati.
- Quando l'amministrazione assegna al richiedente un termine integrativo per comprovare un requisito sostanziale del beneficio, la contestazione dell'incongruità del termine richiede l'allegazione e la prova di circostanze concrete, inclusa la tempestiva attivazione del richiedente per reperire i documenti richiesti o elementi che giustifichino i tempi necessari al loro reperimento.
- La mancata allegazione di elementi specifici idonei a dimostrare l'erroneità dell'istruttoria o l'illogicità della valutazione amministrativa non consente di accertare i vizi di legittimità denunciati in relazione all'assegnazione di un beneficio economico.
- La produzione documentale depositata dall'amministrazione nel termine di trenta giorni prima dell'udienza pubblica è tardiva rispetto al termine di quaranta giorni previsto dall'art. 73 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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