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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00471/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, emesso per imposte dirette, IVA e IRAP, fondato su una verifica della Guardia di Finanza svolta nei confronti di un terzo ritenuto società cartiera. L'Ufficio contestava l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per euro 147.542,10, con conseguente indeducibilità dei costi, indetraibilità dell'IVA e maggior reddito d'impresa. In primo e secondo grado le domande della società sono state respinte. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale, assumendo che l'avviso fosse stato notificato senza previo confronto, pur essendo basato su rilievi emersi da verifiche verso un terzo; 2) violazione delle norme sulla prova e sulla ripartizione dell'onere probatorio, sostenendo che spettasse comunque all'Amministrazione provare l'inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni e la consapevole partecipazione della cessionaria alla frode.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che, per i tributi non armonizzati accertati "a tavolino" sulla base di elementi acquisiti presso terzi, non è previsto un obbligo generale di contraddittorio a pena di invalidità; quanto all'IVA, la contribuente aveva dedotto in modo solo generico l'omessa attivazione del contraddittorio, senza indicare quali difese concrete avrebbe potuto svolgere. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che la CTR aveva accertato, con valutazione di merito non sindacabile, che si trattava di operazioni soggettivamente inesistenti: l'Amministrazione aveva fornito indizi gravi circa l'inidoneità del fornitore ad effettuare le cessioni e la carenza di buona fede della cessionaria, mentre la contribuente non aveva offerto prova contraria specifica. La Corte ha inoltre osservato che la censura era costruita come se la fattispecie fosse di operazioni oggettivamente inesistenti, senza confrontarsi con la ratio decidendi fondata sull'inesistenza soggettiva. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore importo dovuto per legge.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, L. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del preteso obbligo di interlocuzione procedimentale; la Corte non ne ha tratto un obbligo generalizzato di contraddittorio per l'accertamento in esame

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    la sua violazione non è stata ritenuta idonea a travolgere l'atto per i tributi non armonizzati accertati a tavolino; per l'IVA, l'eccezione è stata ritenuta generica perché non accompagnata dall'indicazione delle difese concrete pretermisse

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate sul procedimento di accertamento e sull'utilizzo degli elementi probatori acquisiti

  • art. 51 d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate sul procedimento di accertamento IVA

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    consente la rettifica del reddito sulla base di verbali e di presunzioni anche derivanti da accertamenti eseguiti presso terzi

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    consente all'Amministrazione di disconoscere la detrazione IVA anche sulla base di presunzioni semplici e dati appresi da terzi

  • art. 2697 c.c.

    in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, dopo la prova presuntiva dell'Amministrazione sulla consapevolezza del cessionario, grava su quest'ultimo l'onere della prova contraria

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per fondare l'utilizzabilità delle presunzioni semplici e lo spostamento dell'onere probatorio

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte valorizza la congruità degli indizi gravi, precisi e concordanti posti a base della presunzione dell'Ufficio

  • art. 19, comma 1, d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla CTR per escludere l'inerenza, e dalla Corte per ricordare che nelle operazioni soggettivamente inesistenti la detrazione non spetta poiché l'imposta è stata versata a soggetto non legittimato alla rivalsa

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale che delimita il vizio denunciato con i motivi di ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    norma di inserimento della previsione sull'ulteriore contributo unificato

  • art. 12 della L. 212/2000

    richiamato in via generale quale base del preteso diritto al contraddittorio endoprocedimentale

Massime di principio

  • Per i tributi non armonizzati accertati a tavolino sulla base di elementi acquisiti presso terzi, l'ordinamento non prevede un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale a pena di invalidità dell'atto.
  • Per i tributi armonizzati, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina di per sé la nullità dell'accertamento se il contribuente non indica in modo specifico quali difese concrete avrebbe potuto svolgere nel procedimento amministrativo.
  • In caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente o del meccanismo evasivo.
  • Una volta forniti dall'Ufficio elementi indiziari gravi, precisi e concordanti sulla frode o sulla consapevolezza del cessionario, l'onere della prova contraria si sposta sul contribuente, che deve dimostrare di aver adottato tutta la diligenza esigibile da un operatore accorto.
  • La mera effettività della consegna della merce, il pagamento del corrispettivo e la successiva rivendita del bene non sono, da soli, sufficienti a escludere la soggettiva inesistenza dell'operazione quando il fatturante sia risultato privo di struttura e capacità operative idonee.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che presupponga una diversa qualificazione dei fatti rispetto a quella accertata dal giudice di merito non è idonea a scalfire la decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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