Cassazione Penale, Sentenza n. 21416/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino del 6/7/2021 che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Asti per i delitti di cui agli artt. 336 e 341-bis c.p., dichiarando estinta per prescrizione la contravvenzione di cui all'art. 651 c.p.. Solleva due censure: (1) vizio di motivazione in ordine all'insussistenza del reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, sostenendo di essersi limitato a non esibire documenti senza negare la propria identità (già peraltro nota all'ufficiale); (2) erronea pronuncia di colpevolezza per il reato di minaccia a pubblico ufficiale, poiché la condotta sarebbe stata soltanto volgare e generica e riferita a un atto già compiuto dall'agente (la contestazione di una violazione al codice della strada).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché non dedotto in appello; inoltre, anche ove riqualificata come mera opposizione all'esibizione dei documenti, la condotta sarebbe configurata come contravvenzione (artt. 221 t.u.l.p.s. e 294 regolamento), già prescritta, rendendo comunque irrilevabili i vizi dedotti in Cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: dai fatti accertati emergeva che l'attività di polizia (verbalizzazione e formalità di sequestro) era ancora in corso, per cui il comportamento dell'imputato era diretto a impedire l'attività d'ufficio e integrava l'art. 336 c.p.. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, c.p.p.
La Corte applica la regola di inammissibilità in Cassazione per le questioni di violazione di legge non dedotte in appello; vale a dire che questioni nuove non sollevate in sede di appello non possono essere esaminate in Cassazione
art. 336, primo comma, cod. pen.
Applicato per punire chi impedisca o ostacoli lo svolgimento di attività di pubblico ufficiale: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie perché l'attività di polizia era ancora in corso e le condotte dell'imputato erano dirette a impedirla
art. 341-bis, cod. pen.
Norma contestata in primo grado e confermata dalla Corte d'appello; presente nel capo d'imputazione originario e richiamata nella sentenza impugnata
art. 651, cod. pen.
Contravvenzione contestata e poi dichiarata estinta per prescrizione dalla Corte d'appello; la prescrizione rende ininfluente l'eventuale riesame sul punto in Cassazione
artt. 221 t.u.l.p.s. e art. 294 del regolamento di esecuzione
art. 221 t.u.l.p.s.; art. 294 regolamento di esecuzione
La Corte osserva che la condotta del rifiuto di esibire documenti poteva essere ricondotta a fattispecie contravvenzionale prevista dal t.u.l.p.s. e relativo regolamento; essendo però tale contravvenzione prescritta, il giudice di legittimità non può utilmente sindacare la decisione impugnata
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che impone la condanna alle spese e il versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nel caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per imporre la sanzione pecuniaria di 3.000 euro
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 5397 del 01/12/2020 (Levy)
Sez. 1, n. 5397 del 01/12/2020, dep. 2021, Levy, Rv. 280802
Richiamata a sostegno della ricostruzione che talune condotte di rifiuto esibizione possono integrare contravvenzioni previste dal t.u.l.p.s.
Corte di Cassazione, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275
Citata per il principio secondo cui, se la fattispecie ricadrebbe in una causa estintiva (prescrizione), il giudice di merito, e poi il giudice del rinvio, sono obbligati a dichiarare l'estinzione, rendendo superfluo il riesame di vizi sostanziali in Cassazione
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata relativamente al principio della responsabilità del proponente per le spese in caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevate questioni di violazione di legge che non sono state dedotte in appello (art. 606, comma 3 c.p.p.); per evitare l'inammissibilità, gli argomenti devono essere già contestati in sede di appello
- Se la riqualificazione della condotta determina una fattispecie contravvenzionale ormai prescritta, la Cassazione non può utilmente sindacare il merito perché il giudice del rinvio sarebbe tenuto a dichiarare l'estinzione del reato
- Per l'integrazione del reato di cui all'art. 336 c.p. è cruciale l'esistenza di un'attività di pubblico ufficiale ancora in corso: condotte dirette a impedire o ostacolare tale attività configurano il reato anche se composte da parole o comportamenti volgari
- Gli appellanti devono considerare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile (art. 616 c.p.p.); l'assenza di colpa nella scelta delle questioni è valutata e può attenuare la sanzione
- Quando si contesta l'elemento soggettivo di minaccia o di impedimento all'azione di un pubblico ufficiale, i giudici valutano il contesto fattuale (momento temporale dell'intervento, finalità della condotta, rapporto con l'attività di polizia) più che la mera licenziosità delle espressioni
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