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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21416/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino del 6/7/2021 che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Asti per i delitti di cui agli artt. 336 e 341-bis c.p., dichiarando estinta per prescrizione la contravvenzione di cui all'art. 651 c.p.. Solleva due censure: (1) vizio di motivazione in ordine all'insussistenza del reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, sostenendo di essersi limitato a non esibire documenti senza negare la propria identità (già peraltro nota all'ufficiale); (2) erronea pronuncia di colpevolezza per il reato di minaccia a pubblico ufficiale, poiché la condotta sarebbe stata soltanto volgare e generica e riferita a un atto già compiuto dall'agente (la contestazione di una violazione al codice della strada).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché non dedotto in appello; inoltre, anche ove riqualificata come mera opposizione all'esibizione dei documenti, la condotta sarebbe configurata come contravvenzione (artt. 221 t.u.l.p.s. e 294 regolamento), già prescritta, rendendo comunque irrilevabili i vizi dedotti in Cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: dai fatti accertati emergeva che l'attività di polizia (verbalizzazione e formalità di sequestro) era ancora in corso, per cui il comportamento dell'imputato era diretto a impedire l'attività d'ufficio e integrava l'art. 336 c.p.. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte applica la regola di inammissibilità in Cassazione per le questioni di violazione di legge non dedotte in appello; vale a dire che questioni nuove non sollevate in sede di appello non possono essere esaminate in Cassazione

  • art. 336, primo comma, cod. pen.

    Applicato per punire chi impedisca o ostacoli lo svolgimento di attività di pubblico ufficiale: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie perché l'attività di polizia era ancora in corso e le condotte dell'imputato erano dirette a impedirla

  • art. 341-bis, cod. pen.

    Norma contestata in primo grado e confermata dalla Corte d'appello; presente nel capo d'imputazione originario e richiamata nella sentenza impugnata

  • art. 651, cod. pen.

    Contravvenzione contestata e poi dichiarata estinta per prescrizione dalla Corte d'appello; la prescrizione rende ininfluente l'eventuale riesame sul punto in Cassazione

  • artt. 221 t.u.l.p.s. e art. 294 del regolamento di esecuzione

    art. 221 t.u.l.p.s.; art. 294 regolamento di esecuzione

    La Corte osserva che la condotta del rifiuto di esibire documenti poteva essere ricondotta a fattispecie contravvenzionale prevista dal t.u.l.p.s. e relativo regolamento; essendo però tale contravvenzione prescritta, il giudice di legittimità non può utilmente sindacare la decisione impugnata

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che impone la condanna alle spese e il versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nel caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per imporre la sanzione pecuniaria di 3.000 euro

  • Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 5397 del 01/12/2020 (Levy)

    Sez. 1, n. 5397 del 01/12/2020, dep. 2021, Levy, Rv. 280802

    Richiamata a sostegno della ricostruzione che talune condotte di rifiuto esibizione possono integrare contravvenzioni previste dal t.u.l.p.s.

  • Corte di Cassazione, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275

    Citata per il principio secondo cui, se la fattispecie ricadrebbe in una causa estintiva (prescrizione), il giudice di merito, e poi il giudice del rinvio, sono obbligati a dichiarare l'estinzione, rendendo superfluo il riesame di vizi sostanziali in Cassazione

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000

    Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata relativamente al principio della responsabilità del proponente per le spese in caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere sollevate questioni di violazione di legge che non sono state dedotte in appello (art. 606, comma 3 c.p.p.); per evitare l'inammissibilità, gli argomenti devono essere già contestati in sede di appello
  • Se la riqualificazione della condotta determina una fattispecie contravvenzionale ormai prescritta, la Cassazione non può utilmente sindacare il merito perché il giudice del rinvio sarebbe tenuto a dichiarare l'estinzione del reato
  • Per l'integrazione del reato di cui all'art. 336 c.p. è cruciale l'esistenza di un'attività di pubblico ufficiale ancora in corso: condotte dirette a impedire o ostacolare tale attività configurano il reato anche se composte da parole o comportamenti volgari
  • Gli appellanti devono considerare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile (art. 616 c.p.p.); l'assenza di colpa nella scelta delle questioni è valutata e può attenuare la sanzione
  • Quando si contesta l'elemento soggettivo di minaccia o di impedimento all'azione di un pubblico ufficiale, i giudici valutano il contesto fattuale (momento temporale dell'intervento, finalità della condotta, rapporto con l'attività di polizia) più che la mera licenziosità delle espressioni

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