Cassazione Civile, Ordinanza n. 17638/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento della proprietà di una corte antistante e di una grotta ubicata al piano terra di un fabbricato in Montefiascone. In primo grado Salvatore Cicoria aveva chiesto l'accertamento della comproprietà al 50% della corte e della proprietà esclusiva della grotta, con rilascio del bene e rimozione dei manufatti; Vincenzo Coscetti aveva resistito rivendicando la proprietà esclusiva di entrambi i beni, chiedendo anche la determinazione dei confini e il ripristino dello stato dei luoghi. Il Tribunale aveva accolto la domanda di Cicoria e la Corte d'Appello aveva respinto l'impugnazione di Coscetti, ritenendo non provata la proprietà esclusiva del ricorrente né il suo acquisto per usucapione ex art. 1159 c.c. In cassazione Coscetti ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 39 e 295 c.p.c. per omessa pronuncia sulla litispendenza, sostenendo che il giudizio successivamente introdotto davanti al Tribunale di Viterbo avrebbe riguardato la medesima questione di proprietà/usucapione e avrebbe imposto la declaratoria di litispendenza; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., nonché omesso esame di elementi istruttori, deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la prova della proprietà e dell'accessio possessionis, trascurando fatti non contestati e il possesso pacifico e continuo dei danti causa; (3) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale volta al ripristino dell'area antistante la grotta e alla regolazione dello scarico delle acque piovane, assumendo che la Corte d'appello non avesse esaminato tale domanda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura sulla litispendenza era logicamente contraddittoria e comunque infondata: il giudizio radicato per primo era quello oggetto del processo di legittimità, introdotto nel 2011, mentre l'altro giudizio era successivo; inoltre l'eventuale problema di conflitto di giudicati non giustificava la cancellazione dal ruolo nel processo instaurato per primo. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti, non quando valuta diversamente le prove acquisite; parimenti non vi era violazione dell'art. 2697 c.c., poiché la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto non provata la proprietà in capo a Coscetti né un titolo idoneo al trasferimento, anche ai fini dell'usucapione abbreviata. Quanto al vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., esso è stato escluso sia per la preclusione derivante da doppia conforme sia perché non era stato indicato un fatto storico decisivo omesso. Il terzo motivo è stato respinto perché non vi era omissione di pronuncia: la domanda riconvenzionale era assorbita dal rigetto del presupposto essenziale, ossia la proprietà esclusiva dell'area, non riconosciuta nei giudizi di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 39 c.p.c.
La litispendenza richiede l'identità della causa proposta davanti a giudici diversi e determina la cancellazione della causa dal ruolo nel giudizio successivamente instaurato; non può essere invocata per il processo radicato per primo.
art. 295 c.p.c.
La sospensione per pregiudizialità non è applicabile in presenza di litispendenza tra le medesime domande; nel caso esaminato la censura è stata esclusa.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti, non quando attribuisce diversa forza persuasiva alle prove ritualmente acquisite o considera fatti non contestati.
art. 2697 c.c.
La violazione si configura solo se l'onere della prova è addossato alla parte sbagliata; non ricorre quando il giudice accerta che la parte onerata non ha fornito prova sufficiente del diritto azionato o eccepito.
art. 1146 c.c.
L'accessio possessionis richiede un titolo idoneo al trasferimento del diritto; in mancanza di un titolo sufficientemente individuato non può operare ai fini dell'usucapione abbreviata.
art. 360 c.p.c.
È stato richiamato come parametro per le censure di violazione di legge relative agli artt. 39, 295, 115, 2697 e 112 c.p.c.
art. 360 c.p.c.
È stato richiamato per le doglianze di nullità processuale e omessa pronuncia.
art. 360 c.p.c.
Il vizio oggi riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni; inoltre, in presenza di doppia conforme, il controllo è precluso nei limiti applicabili ratione temporis.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia non sussiste quando la domanda o questione sia assorbita dal rigetto del suo presupposto logico-giuridico.
art. 342 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alla pretesa omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale in appello.
art. 348-ter c.p.c.
La censura motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. è preclusa, nei limiti previsti, in presenza di sentenze conformi di primo e secondo grado.
art. 1159 c.c.
L'usucapione abbreviata presuppone il possesso in forza di un titolo idoneo e della sua sufficiente individuazione; la mancata prova del titolo rende infondata la domanda.
art. 116 c.p.c.
La valutazione del materiale probatorio è attività del giudice di merito e non è sindacabile come violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso è dovuto, se dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione.
Massime di principio
- La litispendenza può essere dichiarata solo nel giudizio successivamente instaurato tra le stesse parti e per la stessa causa; il giudizio radicato per primo non può essere cancellato dal ruolo per effetto di una successiva iniziativa giudiziaria della controparte.
- Chi deduce in cassazione un'omessa pronuncia deve indicare una questione decisiva e autonomamente rilevante; la censura è inammissibile se, per come prospettata, non avrebbe potuto mutare l'esito della controversia.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con l'insoddisfazione per la valutazione delle prove: è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o esercita poteri istruttori non consentiti.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste soltanto quando il giudice altera il riparto dell'onere probatorio; non vi è violazione se il giudice ritiene semplicemente non assolto l'onere da parte di chi era tenuto a provarlo.
- L'usucapione abbreviata richiede un titolo astrattamente idoneo e sufficientemente individuato rispetto al bene controverso; un riferimento generico o non univoco al bene non è sufficiente.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera mancata confutazione di singoli elementi istruttori o argomenti difensivi.
- Quando la domanda o la censura è logicamente assorbita dal mancato accoglimento del relativo presupposto, non vi è omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
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