Cassazione Penale, Sentenza n. 21535/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cano Albano ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 10/01/2024 (condanna per violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90). Il ricorso in Cassazione denunciava la nullità dell'ordinanza per avere la Corte territoriale ritenuto la "genericità, estrinseca" dei motivi d'appello e per violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p.; si censurava altresì l'ingresso nel merito da parte della Corte d'appello e la lesione del diritto al contraddittorio. In termini di ricorso per cassazione è stata altresì invocata la lett. b) dell'art. 606 c.p.p. per erronea applicazione della legge penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'atto di appello, proposto il 24/04/2024, non contenesse rilievi sufficientemente specifici e puntuali rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; perciò la declaratoria di inammissibilità della Corte territoriale è legittima. La Corte ha richiamato il principio consolidato dalla Sez. U. n. 8825/2016 (Galtelli) sull'obbligo di enunciazione e argomentazione puntuale dei rilievi critici e ha precisato che la disposizione dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p. (introdotta dalla riforma) si applica solo agli appelli proposti dopo il 30/06/2024, per cui nel caso di specie non era direttamente operativa; resta però fermo l'onere generale di specificità. Esito pratico: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'importo di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e principi richiamati dalla Corte costituzionale), con mantenimento della sentenza di condanna di primo grado.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/90
Norma sostanziale che disciplina il reato di traffico/possessione di stupefacenti; citata quale norma del fatto-reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado.
art. 581 c.p.p.
Disciplina i requisiti formali dell'atto di appello e la necessità di motivazione: la Corte ha richiamato il principio che l'appello deve contenere rilievi critici espliciti e puntuali rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
art. 591 c.p.p.
Richiamato in rapporto alle forme e ai contenuti dell'impugnazione; la Corte ha valutato la mancata specificità dei motivi ai sensi della disciplina procedurale sui mezzi di impugnazione.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (tra cui l'erronea applicazione della legge penale); il ricorrente ha invocato tale lett. b) per dedurre errore di diritto.
art. 581, comma 1-bis, c.p.p. (riforma Cartabia)
Prevede una causa di inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi quando non siano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici. La Corte ha chiarito che tale disposizione si applica solo agli appelli proposti dopo il 30/06/2024; comunque, il principio di specificità è conforme alla giurisprudenza precedente.
d.lgs. 31 ottobre 2022, n. 150 (riforma)
Ha introdotto modifiche al codice di rito che includono l'art. 581, comma 1-bis; la Corte ha richiamato la data di operatività della riforma rispetto alla impugnazione proposta.
art. 11, comma 7, dl 30/12/2023, n. 215
Norma che ha prorogato l'efficacia della riforma al 30/06/2024; rilevante per stabilire se l'art. 581, comma 1-bis fosse applicabile al presente caso.
Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Giurisprudenza consolidata che definisce la "genericità estrinseca": l'appello è inammissibile quando non enuncia e argomenta esplicitamente i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata; la specificità richiesta è proporzionale alla specificità della motivazione impugnata.
art. 616 c.p.p.
Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende, con valutazione equitativa e senza ritenere che il ricorso fosse stato proposto in evidente colpa.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamato solo in relazione alla formula di presentazione delle conclusioni del Procuratore generale; non inciso sul merito della decisione.
Massime di principio
- Un appello è inammissibile se non enuncia e argomenta in modo puntuale e specifico i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata: la genericità "estrinseca" è motivo legittimo di declaratoria di inammissibilità.
- Il grado di specificità richiesto all'impugnazione è proporzionale alla specificità della motivazione del provvedimento impugnato: più dettagliata è la motivazione del giudice di primo grado, più circostanziati devono essere i rilievi dell'appellante.
- La riforma (art. 581, comma 1-bis) aggravante la causa di inammissibilità si applica solo alle impugnazioni proposte dopo il 30/06/2024; tuttavia il principio di necessità di corretta e puntuale articolazione dei motivi d'appello era già affermato dalla giurisprudenza prevalente.
- Se si intende contestare valutazioni probatorie o la mancata concessione di circostanze attenuanti, il difensore deve confrontare espressamente e punto per punto gli indizi e le risultanze indicate dal giudice di primo grado, spiegando perché non reggono le conclusioni criticate.
- In caso di inammissibilità dell'impugnazione la Cassazione rigetta il ricorso e può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma equitativa alla Cassa delle ammende; dunque è essenziale curare la forma e il contenuto dell'atto di appello per evitare esiti sfavorevoli.
- Prassi difensiva consigliata: enunciare chiaramente i capi di decisione impugnati, riportare testualmente i passaggi cruciali della motivazione avversata, articolare rilievi di fatto e di diritto per ciascun punto e dimostrare l'inadeguatezza logico-giuridica della valutazione del primo giudice.
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