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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15012/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, rilevando che le doglianze su motivazione, elemento soggettivo e mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. non superavano il sindacato di legittimità poiché la Corte territoriale aveva già reso una motivazione adeguata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per evasione. I motivi dedotti riguardavano, in sostanza, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità penale, con particolare contestazione dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato e del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure mirassero a una rivalutazione del merito e che la motivazione della sentenza impugnata fosse logica, coerente e puntuale.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.

    Viene richiamata la fattispecie di evasione come reato oggetto della condanna confermata in appello e presupposto del ricorso in cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ritiene che la doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non sia scrutinabile in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua e logica.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere coltivate censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, tendano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta in modo logico e coerente dal giudice di merito.
  • La doglianza relativa alla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato è inammissibile quando si risolva in una contestazione meramente fattuale della motivazione resa dal giudice di appello, se questa sia non illogica e puntuale.
  • Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è censurabile in cassazione se la decisione di merito ha già esplicitato in modo adeguato le ragioni del diniego.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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