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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35105/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società impugnava avvisi di accertamento per l'anno 2005 con cui l'Agenzia contestava la partecipazione ad una presunta "frode carosello" su acquisto intracomunitario di un'autovettura tramite la società Polo s.r.l. (presunta cartiera) e il recupero dell'IVA detratta. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello in sede regionale (CTR Veneto), la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo plurime censure (violazione di norme sulla prova e sul motivo della sentenza, contraddittorietà e omissione di pronunce, errata ripartizione dell'onere della prova, mancata considerazione di elementi come la congruità del prezzo e l'assenza di movimento finanziario). La Suprema Corte ha ritenuto fondati, per vizio motivazionale, due motivi (3 e 4) che evidenziavano una motivazione contraddittoria, perplessa e incomprensibile della CTR, soprattutto in relazione all'uso del PVC e alla mancata valutazione delle conseguenze dell'omissione di controlli sui movimenti finanziari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi 3 e 4 (motivazione perplessa e contraddittoria), ha ritenuto che la motivazione della CTR non rendesse percepibili le ragioni della decisione né il percorso logico-giuridico seguito e, conseguentemente, ha cassato la sentenza impugnata. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (comma 1 n. 3 e n. 4)

    Limiti del sindacato di cassazione in relazione a violazione di legge e nullità per omessa o contraddittoria motivazione; il vizio motivazionale è sindacabile se costituzionalmente rilevante e desumibile dal testo della sentenza impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    Rinvio alle regole relative alle presunzioni e alla valutazione della prova; la censura riguardava la valutazione probatoria data dalla CTR agli elementi (es. congruità del prezzo, PVC).

  • art. 2697 cod. civ.

    Regola sull'onere della prova; richiamata nella discussione su chi dovesse provare la frode e la stato di conoscibilità dell'elemento fraudolento.

  • art. 2696 cod. civ.

    Richiami connessi alla valutazione della prova e delle presunzioni (citato insieme ad altre norme probatorie nel ricorso); usato per discutere la corretta ripartizione e valutazione delle prove.

  • art. 2729 cod. civ.

    Norma richiamata in relazione al valore probatorio di certificazioni e presunzioni nella ricostruzione dei fatti contestati.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato come criterio ermeneutico per il sindacato sulla motivazione: il vizio motivazionale va valutato alla luce del 'minimo costituzionale' della motivazione richiesto dalla Costituzione.

  • art. 132 c.p.c. comma 2 n. 4

    Richiamato in tema di vizio motivazionale: la pronuncia deve indicare il criterio logico per la formazione del convincimento; la sua carenza integra vizio censurabile.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo connesso all'obbligo di motivazione idonea a garantire il controllo di legittimità.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di tutela giurisdizionale (invocata ma la Corte non si è soffermata sul merito della censura perché ha deciso per vizio motivazionale).

  • art. 7 legge n. 212/2000

    Norma citata dalla ricorrente in relazione ai doveri e garanzie dell'Amministrazione finanziaria; contestata la motivazione che non avrebbe adeguatamente fatto riferimento agli obblighi informativi e procedurali.

  • art. 3 legge n. 241/1998

    Richiamata in tema di doveri di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi; la ricorrente lamentava che la CTR aveva motivato per relationem rispetto al PVC senza adeguata specificazione.

  • art. 42 d.P.R. n. 633/1972

    Norma del DPR IVA citata nei motivi relativi all'accertamento dell'IVA; la ricorrente deduceva errata applicazione o mancata considerazione della prova del versamento dell'IVA alla Parker (Polo).

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Norma del DPR imposte dirette richiamata tra le norme che, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe applicato o interpretato erroneamente.

  • art. 60-bis d.P.R. n. 33/1972

    Norma richiamata dalla ricorrente (entrata in vigore successivamente all'operazione) per contestare la fondatezza di alcune argomentazioni della CTR; la Corte ha osservato l'irrilevanza temporale rispetto al fatto storico.

  • art. 67 d.P.R. n. 600/1973

    Norma fiscale citata in relazione alla presunta responsabilità per mancato versamento dell'IVA da parte del fornitore terzo; la ricorrente sosteneva che aveva invece documentato il pagamento dell'IVA alla Polo.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza deve essere chiara, non contraddittoria e indicare il percorso logico-giuridico: l'assenza di ciò può portare alla cassazione anche se la contestazione fiscale è sostanzialmente fondata.
  • Quando l'amministrazione fiscale fonda l'accertamento su elementi relativi a soggetti terzi (es. PVC riferito a terzi), è necessario che il contribuente sia posto in condizione di conoscere e controargomentare tali elementi; il rinvio per relationem al PVC senza adeguata esplicitazione non è sufficiente.
  • L'onere della prova della frode grava sull'Amministrazione: devono emergere elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; in mancanza di adeguata rappresentazione probatoria (es. omissione di controlli su movimenti finanziari) la motivazione che conferma l'accertamento può risultare viziata.
  • La congruità del prezzo e altri elementi economici che possono far ritenere la normalità dell'operazione assumono rilievo probatorio e non possono essere esclusi a priori dalla valutazione del giudice.
  • Il vizio motivazionale è sindacabile in cassazione quando assume i caratteri della mancanza, apparente, contraddittorietà o perplessità tale da impedire il controllo sul giudizio del merito; non è sufficiente un semplice difetto di completezza o di approfondimento.
  • In situazioni analoghe, in sede di gravame o in cassazione è utile contestare puntualmente le omissioni logiche del giudice (es. mancata considerazione di documentazione probatoria o di accertamenti mancanti) perché possono risultare decisive per ottenere la riforma o il rinvio dell'atto impugnato.
  • Sul nuovo esame in rinvio la corte dovrà affrontare espressamente le questioni evidenziate (movimenti finanziari, conoscibilità della frode, prova del versamento dell'IVA) e motivare compiutamente ogni passaggio logico probatorio.

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