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Sentenza

Sentenza n. 9963/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento del provvedimento di sospensione dell'attività prot. 0128042/2025 del 24.06.2025 adottato dall’ASL Roma 2 - Dipartimento di Prevenzione - UOC servizio igiene e sanità pubblica con cui veniva disposta nei confronti della società ricorrente la sospensione sine die dell'attività sportiva e di somministrazione di alimenti e bevande svolta nell'impianto sportivo “sport city” sito in Roma alla via Alvaro del Portillo n. 282 sul presupposto dell'adozione della diffida prot. n. 0126499 del 23.06.2025 da parte dell'asl Roma 2 - Dipartimento di Prevenzione - UOC progetti abitabilità e acque potabili, di fornire acqua al consumo umano nell'impianto sportivo gestito dalla società ricorrente e adottata in danno della società immobiliare nuova natura proprietaria del pozzo posto all'interno del circolo sportivo; - della diffida di cui al prot. n. 0126499 del 23.06.2025 adottata dall'Asl Roma 2 - Dipartimento di Prevenzione - UOC progetti abitabilità e acque potabili di fornire acqua al consumo umano e dal mettere in atto ogni provvedimento per ripristinare le caratteristiche qualitative dell'acqua distribuita nell'impianto sportivo gestito in parte dalla società ricorrente e adottata in danno della società immobiliare nuova natura proprietaria del pozzo posto all'interno del circolo sportivo sull'erroneo presupposto che “a seguito del sopralluogo del 19.06 u.s. è stato accertato che gli esami di laboratorio eseguiti su campioni di acqua proveniente dal pozzo” presente nel circolo sportivo sito in Roma alla via Alvaro del Portillo 282 “hanno presentato valori difformi da quelli prescritti dal d.lgs. 18/23”; - di ogni ulteriore atto presupposto o susseguente non conosciuto.

Giustizia amministrativa202507422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida a non fornire acqua per consumo umano e a ripristinare le caratteristiche qualitative dell'acqua del pozzo, nonché sospensione sine die delle attività sportive e di somministrazione di alimenti e bevande nell'impianto sportivo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore impianto sportivo)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la diffida dell'ASL Roma 2 relativa all'acqua proveniente dal pozzo dell'impianto sportivo e il successivo provvedimento di sospensione sine die dell'attività sportiva e di somministrazione di alimenti e bevande. Ha dedotto la violazione degli artt. 7 e seguenti e dell'art. 10 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; eccesso di potere per manifesta abnormità, sviamento e sproporzionalità; erroneità e illogicità, difetto assoluto di motivazione ed error in iudicando. In particolare, ha sostenuto che l'amministrazione, dopo avere diffidato dal fornire acqua per consumo umano e ordinato di adottare misure per il ripristino della qualità dell'acqua, avrebbe dovuto assegnare un termine per adempiere, senza sospendere integralmente l'attività dell'impianto. Ha inoltre lamentato l'assenza di indicazioni sulla durata della sospensione e sulle modalità necessarie per ottenere la riapertura dell'attività.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso nella parte relativa alla diffida, poiché l'ASL, con atto del 24 luglio 2025, aveva revocato le diffide dopo avere accertato, mediante nuovi esami sui campioni prelevati il 21 luglio 2025, la conformità dei parametri chimici e microbiologici dell'acqua, compresi arsenico e fluoruri, ai limiti normativi. Ha invece ritenuto fondato il ricorso contro il provvedimento di sospensione dell'attività dell'impianto sportivo. Richiamando l'art. 21-quater della l. 241/1990, il giudice ha affermato che la sospensione amministrativa è un potere eccezionale, esercitabile in presenza di gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, soggetto alle garanzie procedimentali, all'obbligo di motivazione e alla fissazione di un termine finale certo. La sospensione sine die, priva di una durata determinata e non ancorata a presupposti specifici, è illegittima perché equivale sostanzialmente a un ritiro definitivo dell'atto abilitativo senza le garanzie proprie della revoca o dell'annullamento d'ufficio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 7 e ss. l. 241/1990

    Le garanzie di partecipazione procedimentale sono state dedotte dalla ricorrente; la decisione accoglie il ricorso per l'illegittimità sostanziale della sospensione senza pronunciarsi autonomamente sulla violazione partecipativa.

  • art. 10 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla mancata comunicazione di avvio del procedimento; il giudice non fonda espressamente su tale profilo la decisione finale.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    La sospensione di precedenti provvedimenti è un potere eccezionale, subordinato a gravi ragioni, al tempo strettamente necessario, alla motivazione e alla fissazione di un termine finale certo.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Una sospensione sine die non può produrre gli effetti sostanziali di un ritiro definitivo eludendo le garanzie procedimentali previste per la revoca.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Una sospensione indefinita non può sostituire l'annullamento d'ufficio, sottraendosi alle relative garanzie.

  • d.lgs. 18/2023

    La diffida era fondata sul presunto superamento dei parametri qualitativi dell'acqua; la successiva verifica ha accertato la conformità dei valori e determinato la revoca delle diffide.

Massime di principio

  • La sospensione amministrativa di precedenti provvedimenti, ai sensi dell'art. 21-quater della l. 241/1990, ha carattere eccezionale e richiede gravi ragioni, una durata limitata al tempo strettamente necessario, adeguata motivazione e la fissazione di un termine finale certo.
  • È illegittima la sospensione sine die di un'attività autorizzata o precedentemente consentita, perché una misura a tempo indeterminato può produrre gli effetti sostanziali di un ritiro definitivo senza rispettare le garanzie procedimentali previste per la revoca o per l'annullamento d'ufficio.
  • L'esercizio del potere di sospensione amministrativa deve rispettare il principio di tipicità degli atti e non può essere utilizzato per eludere il procedimento proprio degli atti di ritiro definitivi.
  • Quando l'amministrazione revoca in corso di giudizio il provvedimento impugnato, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente a tale atto.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaEfficacia ed esecuzione del provvedimentoAutotutela
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazioneTermini del procedimento

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