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Sentenza

Sentenza n. 963/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. -OMISSIS-/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 7 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202503362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.500,00. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 18 febbraio 2025 e il relativo passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 27 agosto 2025. Nonostante ciò, l’Amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’Amministrazione all’adempimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell’integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., che era stata notificata in copia conforme all’Amministrazione e che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza di prova dell’avvenuto adempimento, ha ordinato all’Amministrazione scolastica di corrispondere alla ricorrente, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, € 500,00 per ciascuno dei tre anni scolastici indicati, per complessivi € 1.500,00. Ha inoltre nominato, per l’eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il commissario dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, senza compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di giudizio, oltre oneri e spese generali, in favore dei difensori antistatari della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento dell’azione di ottemperanza e dei poteri del giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e predisporre misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 324 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario costituisce giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’ente pubblico.

  • art. 474 c.p.c.

    Rileva ai fini dell’individuazione del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica del docente, riconosciuta nel caso concreto per € 500,00 annui relativamente ai tre anni scolastici oggetto del giudicato.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato, notificato all’Amministrazione in copia conforme, non sia stato eseguito e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle pronunce contro le amministrazioni pubbliche.
  • In sede di ottemperanza, l’Amministrazione ha l’onere di dimostrare l’integrale esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine determinato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Le funzioni di commissario ad acta possono essere affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica; quando l’incarico rientra nei compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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