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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03046/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La lite nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo di compensi professionali dovuti a un avvocato per attività giudiziale svolta in favore della cliente. La cliente aveva riassunto il giudizio ex art. 14 d.lgs. 150/2011 dopo un regolamento di competenza che aveva radicato la competenza nel Tribunale di Pisa. Il Tribunale di Pisa accolse l'opposizione ritenendo preclusiva una precedente decisione resa in altro giudizio tra le stesse parti e avente ad oggetto le medesime prestazioni professionali, qualificando la questione in termini di giudicato e di duplicazione della domanda. Il professionista ricorse per cassazione con quattro motivi: (1) nullità del provvedimento per violazione del rito dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 e dell'art. 276 c.p.c., poiché la causa sarebbe stata decisa collegialmente dopo essere stata istruita e discussa davanti al solo giudice relatore; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 39 c.p.c. per avere il Tribunale confuso litispendenza e giudicato; (3) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. sulla pretesa duplicazione dell'oggetto dei due giudizi; (4) violazione dell'art. 92 c.p.c. sulle spese del regolamento di competenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha richiamato il principio secondo cui le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 e devono essere trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per gli incombenti istruttori; se la decisione è deliberata da un collegio che non ha assistito alla discussione, si verifica violazione dell'art. 276 c.p.c. con nullità della sentenza. Poiché dagli atti risultava che la causa era stata discussa davanti al solo giudice relatore e poi rimessa al collegio per la decisione, la sentenza impugnata è stata cassata. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La causa è stata rinviata al Tribunale di Pisa in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati seguono il rito speciale e sono decise dal tribunale in composizione collegiale, con possibile delega al singolo giudice per gli incombenti istruttori.

  • art. 276 c.p.c.

    La decisione deve essere deliberata dal collegio che ha assistito alla discussione; in caso contrario, la violazione integra nullità della sentenza.

  • art. 702 ter, comma 2, c.p.c.

    Il motivo lo richiama per denunciare l'irregolare trattazione della causa, ma la Corte valorizza soprattutto il rito dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 e la composizione collegiale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per censurare la qualificazione dell'eccezione, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 39 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di litispendenza; motivo assorbito.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di giudicato formale; motivo assorbito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di efficacia del giudicato sostanziale; motivo assorbito.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla regolamentazione delle spese; motivo assorbito.

Massime di principio

  • Nelle controversie di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati il tribunale decide in composizione collegiale; il singolo giudice può svolgere l'istruzione, ma la decisione deve essere assunta dal collegio che abbia partecipato alla discussione.
  • La deliberazione della sentenza da parte di un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione integra violazione dell'art. 276 c.p.c. e determina nullità della decisione.
  • Quando un primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per vizio processuale assorbente, restano assorbite le ulteriori censure che investono il merito o profili conseguenziali della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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