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Sentenza

Sentenza n. 4564/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 4589/2025 emessa in data 29 ottobre 2025 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 3.544,25 per ferie non godute negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 4589/2025 del Tribunale di Milano, depositata il 29 ottobre 2025, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagarle € 3.544,25 a titolo di indennità per ferie non godute durante gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, nei quali aveva lavorato a tempo determinato. Ha dedotto l’inadempimento dell’obbligo di pagamento risultante dal giudicato. Ha inoltre richiesto la condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza: ha accertato che la sentenza del Tribunale di Milano è passata in giudicato, che è stata notificata al Ministero il 30 ottobre 2025 e che l’Amministrazione non vi ha dato esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di adempiere entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza; decorso inutilmente il termine, il commissario ad acta già nominato, Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, interverrà su istanza della creditrice e dovrà eseguire l’incarico entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo complessivamente ancora dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché, data l’esiguità degli importi, una misura non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in € 800, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il ricorso per ottemperanza è ammissibile in presenza delle condizioni indicate dalla disposizione, qui ritenute integrate in ragione del passaggio in giudicato della sentenza e della sua notificazione all’Amministrazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito con l. 30/1997

    Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il TAR ha ritenuto rispettate le condizioni previste anche da tale disposizione, in relazione alla notificazione della sentenza al Ministero.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Per quanto riguarda infine la richiesta di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., ritiene il Collegio che la stessa non possa essere accolta in quanto, considerata l’esiguità degli importi, tale condanna, per non essere considerata manifestamente iniqua, dovrebbe avere consistenza meramente simbolica.

    La misura richiesta non è stata concessa perché, in rapporto all’esiguità delle somme inadempiute, una condanna di entità non meramente simbolica sarebbe risultata manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • Accertati il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e la sua notificazione all’Amministrazione, la mancata esecuzione giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’assegnazione di un termine per adempiere, con nomina di un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
  • La condanna prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, avuto riguardo all’esiguità degli importi, una misura diversa da quella meramente simbolica risulterebbe manifestamente iniqua.
  • Quando l’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del commissario ad acta, non è dovuto un compenso per l’incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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