Sentenza n. 1275/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza numero 2856/2025 di questo Tribunale Amministrativo, resa nel giudizio numero 686/2025 di Ruolo Generale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata corretta esecuzione della sentenza che aveva annullato un permesso di costruire in sanatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrenti in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 2856/2025, passata in giudicato, con la quale era stato annullato un permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune a una controinteressata per omessa motivazione sulla necessità di acquisire l’autorizzazione sismica prevista dall’art. 94 d.P.R. 380/2001. Hanno dedotto che il Comune non aveva adottato i provvedimenti conseguenti all’annullamento del titolo edilizio e hanno chiesto l’adozione delle misure necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di inadempimento. Il Comune ha sostenuto di avere dato esecuzione al giudicato avviando, dopo la notifica del ricorso, un procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. I ricorrenti hanno contestato tale tesi, rilevando che il titolo era già stato annullato dalla sentenza e che non era quindi configurabile un ulteriore annullamento in autotutela; secondo i ricorrenti, le opere sarebbero divenute abusive e avrebbero dovuto essere adottate misure repressive e ripristinatorie.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, poiché la sentenza n. 2856/2025 era passata in giudicato e il Comune non vi si era correttamente uniformato. L’avvio del procedimento di annullamento in autotutela non costituisce esecuzione del giudicato, perché il titolo edilizio era già stato annullato dalla sentenza ed era quindi venuto meno nella realtà giuridica; l’amministrazione non poteva esercitare nuovamente il potere di annullamento su un titolo già caducato. Il TAR ha però escluso che il giudicato imponesse necessariamente l’adozione di misure repressive e ripristinatorie: l’annullamento era stato disposto per un vizio esclusivamente procedimentale e motivazionale, non per vizi sostanziali del titolo. In tale situazione l’amministrazione conserva margini di riedizione del potere e deve riesaminare l’originaria istanza edilizia, verificando se sia possibile emendare il vizio accertato, anche mediante la valutazione della necessità dell’autorizzazione del Genio civile. Il Comune è stato quindi ordinato a riesaminare l’istanza di permesso di costruire alla luce della sentenza n. 2856/2025 entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza al giudicato amministrativo.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza deciso dal TAR.
art. 94 d.P.R. 380/2001
La sentenza di cognizione aveva imposto di motivare sulla necessità o meno di acquisire l’autorizzazione sismica del Genio civile; il riesame in sede di ottemperanza deve tener conto di tale profilo.
Massime di principio
- Quando una sentenza amministrativa annulla un titolo edilizio per un vizio esclusivamente procedimentale o motivazionale, l’amministrazione non è necessariamente tenuta ad adottare misure repressive e ripristinatorie, ma deve riesaminare l’istanza originaria alla luce delle prescrizioni conformative contenute nel giudicato.
- L’amministrazione non può eseguire una sentenza che ha già annullato un provvedimento avviando un procedimento di annullamento in autotutela dello stesso provvedimento: il titolo è già venuto meno nella realtà giuridica e l’attività esecutiva deve essere orientata alla riedizione del potere, non all’esercizio di un potere di secondo grado non più configurabile.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione del giudicato deve svolgersi entro i limiti oggettivi e nella cornice del quadro processuale che ha formato il substrato della sentenza, rispettando sia l’effetto caducatorio del dispositivo sia l’effetto conformativo derivante dalla motivazione.
- In presenza di un annullamento per meri vizi procedurali, l’amministrazione conserva margini di discrezionalità nella riedizione del potere e può adottare un nuovo provvedimento, purché riesamini l’istanza e rimuova il vizio accertato dal giudice.
- La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva, quando l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza.
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