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Sentenza

Sentenza n. 15992/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici e condannato il Ministero ad attribuire 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 11291/2025 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, pubblicata il 7 novembre 2025, notificata ai fini esecutivi lo stesso giorno e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e condannato il Ministero ad attribuire il beneficio per complessivi 2.500 euro. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione alla condanna. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti sull’adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato che il titolo era passato in giudicato, era stato notificato nelle forme prescritte e che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni. Ha ritenuto che, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, il Ministero non avesse fornito elementi sulla corretta esecuzione e che il diritto riconosciuto dal giudicato, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza, dovesse essere attuato. Ha ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente e con ulteriori 60 giorni per provvedere. Ha condannato il Ministero a pagare le spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario; ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    La disposizione costituisce il riferimento processuale per la domanda e la decisione di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

    L’ottemperanza è procedibile, nel caso concreto, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.

    La disposizione fonda la competenza del TAR adito a conoscere della domanda di ottemperanza.

Massime di principio

  • Per proporre l’ottemperanza di una condanna pecuniaria nei confronti di un’amministrazione occorre che il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato nelle forme prescritte e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Quando il creditore allega l’inadempimento del giudicato e l’amministrazione non fornisce chiarimenti o elementi sulla sua corretta esecuzione, la pretesa all’ottemperanza può essere accolta.
  • Nel giudizio di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato: l’amministrazione deve dare esecuzione alle statuizioni del titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare fin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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