Cassazione Penale, Sentenza n. 7540/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva parzialmente accolta l'appello sul sequestro preventivo del libretto postale cointestato a Annunziata e al figlio Mammoliti Antonio. Il ricorso in Cassazione deduceva violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'omessa valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e somme sequestrate e alla mancata indicazione degli elementi da cui emergerebbe che il versamento di euro 5.000,00 del 24/12/2021 non fosse riconducibile alla ricorrente ma al figlio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il Tribunale del Riesame avesse fornito motivazione adeguata e non fosse ravvisabile una violazione di legge o una motivazione meramente apparente. La Corte ha confermato la possibilità di limitare il sequestro alla concorrenza di euro 5.000,00 rispetto al libretto cointestato, poiché la ricorrente non ha dimostrato la titolarità e la legittima provenienza del versamento del 24/12/2021 e il figlio cointestatario evidenziava una sperequazione reddituale significativa. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Base normativa per il ricorso in Cassazione per violazione di legge; la Corte ricorda che il controllo è limitato a profili di diritto e a vizi motivazionali rilevanti.
art. 125 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte valuta la sufficienza della motivazione secondo i criteri di legge.
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente quale parametro di valutazione della motivazione; la Corte ritiene la motivazione del Tribunale adeguata.
art. 325 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione contro ordinanze in materia di appello e riesame di misure cautelari reali; la Corte ribadisce che è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali.
d.P.R. n. 309/1990
art. 74; artt. 73-80; art. 85-bis
Norme del testo unico sugli stupefacenti che costituiscono il contesto fattuale dei reati 'spia' e disciplinano l'ambito applicativo delle misure cautelari reali.
art. 240-bis cod. pen.
Consente il sequestro di beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dell'indagato anche se intestati a terzi interposti, quando non sia fornita una credibile dimostrazione della loro lecita provenienza.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma.
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 in caso di inammissibilità; la Corte ha esercitato tale facoltà determinando in via equitativa la somma di euro 3.000 da versare alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata nel dispositivo in relazione ai criteri di valutazione della responsabilità nella determinazione delle sanzioni per inammissibilità; la Corte l'ha citata per giustificare la scelta sanzionatoria non gravemente colpevole.
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo di beni cointestati, il terzo che chiede la restituzione deve provare la titolarità o la disponibilità esclusiva del bene e l'assenza di collegamenti con i reati ascritti all'indagato.
- Il sequestro può essere disposto anche su beni intestati a terzi se non è fornita una credibile dimostrazione della lecita provenienza e sussiste sproporzione rispetto ai redditi dichiarati dell'indagato.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle ordinanze in materia di misure cautelari reali è limitato a profili di violazione di legge e a vizi motivazionali radicali: la semplice discrepanza motivazionale non basta, occorre assenza totale o apparente della motivazione.
- La documentazione delle movimentazioni bancarie/postali (es. prospetti di Poste Italiane) e la mancata giustificazione di versamenti in contanti possono legittimare il mantenimento del vincolo su somme ritenute riconducibili a proventi illeciti.
- La detenzione del cointestatario indagato non esclude automaticamente la rilevanza del sequestro su somme cointestate; il giudice valuta il quadro complessivo dei redditi e dei saldi storici.
- In caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e, secondo determinate norme, al versamento alla Cassa delle ammende; la gravità della sanzione può essere modulata equitativamente.
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