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Sentenza

Sentenza n. 4480/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione cautelare a) della Ricevuta di annullamento (cd. scarto) degli effetti della comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, emessa dall'Agenzia delle Entrate in data 27 marzo 2026, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in applicazione del punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, ha dichiarato «non effettuate» le comunicazioni dell'opzione precedentemente acquisite ai prot.: 26031112014553221 per un importo di credito pari ad euro 293.605,00; 2603112014553230 per un importo di credito pari ad euro 28.491,45; 26031112014533225 per un importo di credito pari ad euro 20.556,90; 26031112014543227 per un importo di credito pari ad euro 18.189,60; 26031112014543229 per un importo di credito pari ad euro 326.270,10, per un totale pari ad euro 687.113,05 b) nonché, per quanto possa occorrere, delle Ricevute di sospensione prodromiche alla ricevuta di annullamento, emesse in data 12 marzo 2026 ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020; c) e, ove occorra, in parte qua, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, con particolare riferimento al punto 3.2 (nella parte posta a fondamento del provvedimento qui principalmente impugnato) e all'art. 3 (nella parte in cui dispone che la comunicazione dell'esito del controllo avvenga mediante mero inserimento nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia); d) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e/o ignoto al ricorrente; nonché per il risarcimento dei danni eventualmente derivati all’impresa dall’illegittima perdita del corrispettivo dei lavori eseguiti da parte e/o al Condominio ricorrente dalla perdita del benefico economico derivante dall’opzione esercitata ai sensi del dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Giustizia amministrativa202603135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: scarto delle comunicazioni dell'opzione per lo sconto in fattura relativa a crediti da superbonus, preceduto dalla sospensione degli effetti e fondato sui profili di rischio ex art. 122-bis d.l. 34/2020, nonché il provvedimento direttoriale attuativo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le ricevute di sospensione e di annullamento, o scarto, di cinque comunicazioni dell'opzione per lo sconto in fattura, per un credito complessivo di euro 687.113,05, oltre al provvedimento generale dell'Agenzia delle Entrate che disciplina i controlli preventivi antifrode. Hanno sostenuto che la controversia appartenesse alla giurisdizione amministrativa, poiché lo scarto sarebbe un atto amministrativo preventivo e inibitorio, relativo ai soli profili di rischio e non alla spettanza sostanziale del credito. Nel merito hanno dedotto: difetto di motivazione, per il mancato riferimento allo specifico dato incoerente o al concreto profilo di rischio; violazione del contraddittorio procedimentale, per l'assenza di richieste di chiarimenti o documenti tra sospensione e scarto; difetto di istruttoria, per l'asserito ricorso a un controllo meramente automatizzato; violazione dei presupposti tipici dell'art. 122-bis d.l. 34/2020, per la mancata individuazione della specifica ipotesi di rischio; violazione dei principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità, poiché l'omessa indicazione dell'anomalia avrebbe impedito la correzione o la tempestiva ripresentazione delle comunicazioni. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, subordinatamente, l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice tributario, senza esaminare i motivi di merito. La sequenza normativa del superbonus è stata qualificata come unitariamente e funzionalmente diretta alla fruizione di un'agevolazione fiscale: maturazione della detrazione, esercizio dell'opzione ex art. 121, comunicazione telematica, eventuale sospensione e definitivo scarto. Lo scarto, pur non costituendo un accertamento definitivo della non spettanza del beneficio e pur avendo funzione preventiva antifrode, incide sulle modalità di fruizione dell'agevolazione e impedisce l'emersione, la circolazione e l'utilizzo del credito. Nel caso concreto, poiché il condominio aveva ricevuto lo sconto integrale senza effettuare il pagamento mediante bonifico parlante, lo scarto impediva in concreto anche la fruizione ordinaria della detrazione, determinando la perdita del beneficio fiscale. L'atto è stato quindi ricondotto alla categoria del diniego di agevolazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. 546/1992, interpretata estensivamente dalla giurisprudenza tributaria in relazione agli atti atipici che producono effetti sostanzialmente riconducibili alle categorie tipiche. La finalità antifrode e la natura preventiva del controllo non modificano la natura tributaria del rapporto; il riparto dipende dalla natura tributaria della controversia e non dalla qualificazione della posizione soggettiva come diritto o interesse legittimo. L'impugnazione congiunta del provvedimento generale e degli atti individuali non radica la giurisdizione amministrativa, poiché gli atti individuali a contenuto tributario costituiscono la mediazione applicativa che mantiene la controversia nell'ambito della giurisdizione tributaria, la quale può conoscere dell'atto generale presupposto e, se necessario, disapplicarlo. È stata indicata la possibilità di riassumere il giudizio dinanzi al giudice tributario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 119 d.l. 34/2020

    Disciplina la detrazione fiscale del superbonus, quale agevolazione fruibile, secondo i presupposti normativi, in sede di dichiarazione dei redditi.

  • art. 121 d.l. 34/2020

    Consente, in alternativa alla detrazione diretta, lo sconto in fattura o la cessione del credito; tali modalità costituiscono forme alternative di fruizione dell'agevolazione fiscale.

  • art. 122-bis d.l. 34/2020

    Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata.

    Attribuisce all'Agenzia delle Entrate il potere di sospendere e sottoporre a controllo preventivo le comunicazioni con profili di rischio e, se i rischi sono confermati, di considerarle non effettuate. L'esercizio del potere resta inserito nel rapporto tributario e incide sulla fruizione dell'agevolazione.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari

    L'elencazione degli atti impugnabili, pur tassativa, comprende per categorie anche atti atipici che producano gli stessi effetti giuridici; lo scarto è riconducibile al diniego di agevolazione di cui alla lettera h).

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    Radica la giurisdizione tributaria in relazione alle controversie di natura tributaria, senza distinguere tra diritti soggettivi e interessi legittimi.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione, ai fini della translatio iudicii, entro il termine perentorio indicato nel dispositivo.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La controversia relativa allo scarto di una comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito ex art. 121 d.l. 34/2020 appartiene alla giurisdizione tributaria quando l'atto incide sulla fruizione di un'agevolazione fiscale, anche se adottato nell'ambito di un controllo preventivo antifrode ex art. 122-bis e anche se non accerta definitivamente la spettanza sostanziale del credito.
  • Lo scarto della comunicazione di opzione è riconducibile alla categoria del diniego di agevolazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. 546/1992, poiché impedisce l'efficacia dell'opzione e la circolazione o utilizzazione del credito fiscale; la tassatività dell'elenco degli atti impugnabili opera per categorie e non impedisce l'impugnazione di atti con diverso nomen iuris ma con effetti giuridici equivalenti.
  • Nel riparto di giurisdizione tributaria rileva la natura tributaria del rapporto controverso, non la qualificazione della posizione del contribuente o del fornitore come diritto soggettivo o interesse legittimo.
  • La finalità preventiva e antifrode del controllo e la sua distinzione dai controlli fiscali ordinari non escludono la natura tributaria della controversia, quando il potere esercitato incide direttamente sulla fruizione di un beneficio fiscale.
  • Quando siano impugnati congiuntamente un atto generale presupposto e un atto individuale applicativo a contenuto tributario, la presenza dell'atto individuale mantiene la controversia nella giurisdizione tributaria; il giudice tributario può conoscere dell'atto presupposto e, se necessario, disapplicarlo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoRito appalti e sorte del contratto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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