Sentenza del 23/02/2018 n. 785 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Legittimazione passiva - Impugnazione - Cartella di pagamento - Notifica tardiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la notificazione tardiva della cartella di pagamento e, in particolare, l'individuazione del soggetto legittimato a resistere all'impugnazione. La tardività della notifica non costituisce un vizio proprio dell'attività del concessionario tale da attribuirgli, in via esclusiva, la legittimazione passiva. Poiché la contestazione incide sul credito tributario, il soggetto legittimato è l'ente impositore titolare del credito.
La decisione
È stato affermato che la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario della riscossione. Se il contribuente cita soltanto il concessionario, quest'ultimo deve chiamare in giudizio l'ente impositore, se vuole evitare di rispondere dell'esito della lite. Il giudice non è tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, perché non sussiste un litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario.
Massime di principio
- Quando si contesta la validità o la tempestività della notificazione di una cartella per profili riferibili al credito tributario, il contraddittore principale è l'ente pubblico titolare del credito, non il concessionario della riscossione.
- Il concessionario può essere destinatario dell'impugnazione, ma deve coinvolgere l'ente impositore per trasferire correttamente il contraddittorio sul soggetto competente.
- Il giudice non deve integrare automaticamente il contraddittorio: spetta al concessionario chiamare in causa l'ente titolare del credito, poiché non si configura un litisconsorzio necessario.
- Prima di proporre ricorso è essenziale distinguere tra vizi propri della cartella o della riscossione, riferibili al concessionario, e contestazioni sul rapporto tributario o sul credito, riferibili all'ente impositore.
- La mancata chiamata in giudizio dell'ente creditore può comportare conseguenze processuali sfavorevoli per il concessionario, che rischia di rispondere dell'esito della controversia.
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