Ordinanza n. 8860/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’Accertamento del diritto dei ricorrenti in qualità di eredi legittimi del Sig. -OMISSIS- – previo accertamento e dichiarazione della responsabilità del Ministero resistente – ad ottenere il risarcimento e la liquidazione “iure hereditatis” degli importi a lui e a loro dovuti a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, fino all'exitus, con quantificazione come da CTP ovvero nella misura che sarà accertata dall'Ecc.mo TAR, sempre con criterio di equità, nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei suddetti danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e qui azionati, ivi compresi quelli da ritardo e/o relativi al silenzio-inadempimento formatosi in ordine alla richiesta risarcitoria avanzata in sede amministrativa, più volte reiterata, e rimasta sempre inevasa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento e mancata definizione delle richieste risarcitorie amministrative relative ai danni da esposizione non cautelata ad amianto
Esito
La controversia
I ricorrenti, nella qualità dichiarata di eredi legittimi di un ex dipendente civile della Marina Militare, deceduto nel 1980 per mesotelioma pleurico, hanno chiesto l’accertamento dell’imputabilità eziologica della patologia al servizio prestato presso il Ministero della Difesa e all’esposizione non cautelata ad amianto, nonché la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal de cuius fino al decesso e dagli eredi, anche per ritardo e per il silenzio-inadempimento sulle richieste risarcitorie presentate in sede amministrativa. Dagli atti risultava che il de cuius era cessato dal servizio il 1° gennaio 1979; che la patologia era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla competente Commissione medica ospedaliera il 10 novembre 1981; e che il Ministero della Difesa aveva successivamente riconosciuto agli eredi l’equo indennizzo nella misura massima con decreto del 7 novembre 1984. Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, ritenendo potenzialmente applicabile il termine del 15 settembre 2000 alle controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda risarcitoria né accertato la sussistenza della responsabilità del Ministero. Ha segnalato alle parti il possibile profilo di inammissibilità derivante dalla decadenza prevista dall’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, richiamando l’orientamento secondo cui il termine del 15 settembre 2000 costituisce un termine di decadenza sostanziale e non meramente processuale, la cui inosservanza comporta l’estinzione delle domande relative a questioni attinenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998. Poiché l’azione è stata proposta nel 2023 e riguarda un rapporto di lavoro cessato nel 1979, il Collegio ha ritenuto necessario instaurare il contraddittorio sulla questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Ha quindi assegnato alle parti costituite trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sul possibile profilo di inammissibilità, riservando ogni decisione a una successiva camera di consiglio. Ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e non esaminata dalle parti, deve sottoporla al contraddittorio, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001
Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000
Il termine del 15 settembre 2000 è considerato dalla giurisprudenza richiamata un termine di decadenza sostanziale; la sua inosservanza può comportare l’estinzione delle domande relative a questioni attinenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, ai fini della protezione e dell’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Il termine previsto dall’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 per proporre controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 è qualificato come termine di decadenza sostanziale; la proposizione successiva al 15 settembre 2000 può comportare l’estinzione delle domande e non una mera conseguenza processuale sul termine di instaurazione del giudizio.
- Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio, dopo la discussione, un possibile profilo di inammissibilità potenzialmente decisivo, deve sottoporlo al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti un termine per depositare memorie e riservando la decisione a una successiva udienza o camera di consiglio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 208/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 209/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 183/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 184/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 185/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 186/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →