Cassazione Penale, Sentenza n. 33386/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la decisione di consegna all'Autorità Giudiziaria dei Paesi Bassi in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per una condanna della Corte d'Appello di Amsterdam per traffico di stupefacenti. Il ricorrente articolava quattro motivi: 1) sopravvenuto riconoscimento della sentenza da parte del Tribunale di Francoforte (3/9/2025) e conseguente perdita d'interesse dello Stato emittente alla consegna; 2) violazione del principio del bis in idem e dell'art. 18, comma 1, lett. b), legge n. 69/2005 perché la persona sarebbe già stata giudicata/pena in corso di esecuzione in altro Stato; 3) violazione dell'art. 26 legge n. 69/2005 e del principio di specialità, la consegna disposta nonostante la pendenza in Germania di procedimento di riconoscimento della stessa sentenza (e presunta rinuncia all'esecuzione da parte dello Stato emittente); 4) violazione dell'art. 39 legge n. 69/2005 per mancata istruttoria: la Corte non avrebbe disposto perizia/accertamenti sulla documentazione olandese prodotta né verificato lo stato del procedimento di riconoscimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che, dopo la sentenza impugnata, il Tribunale di Francoforte ha effettivamente riconosciuto la sentenza di Amsterdam su domanda del Ministero della Giustizia olandese per trasferimento dell'esecuzione della pena. La Corte ha richiamato il quadro normativo della decisione-quadro 2008/675 (esecuzione delle condanne in altro Stato UE), sottolineando che il riconoscimento e l'"avvio" dell'esecuzione nel Paese di esecuzione incidono sulla sovranità dello Stato di emissione e possono determinare la perdita di interesse alla consegna. Ne consegue l'obbligo di verificare la portata del riconoscimento, la persistenza dell'interesse dello Stato emittente e le ragioni di un eventuale interesse residuo. In mancanza di tali accertamenti la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Corte di Appello di Venezia per un nuovo esame.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. b)
Principio che impone il rifiuto della consegna se la persona è già stata giudicata in un altro Stato membro per gli stessi fatti e, in caso di condanna, la pena è già stata eseguita o è in corso di esecuzione; la Corte ha ritenuto necessario valutare se il riconoscimento in Germania concretizzi questa ipotesi
legge n. 69 del 2005, art. 26
Norma collegata al principio di specialità e alle condizioni di esecuzione delle misure; la Corte richiede valutazione della compatibilità tra il riconoscimento in altro Stato e l'interesse dello Stato emittente
legge n. 69 del 2005, art. 39
Norma che concerne l'istruttoria e gli accertamenti da compiere; la Corte ha censurato la mancata acquisizione di elementi probatori/di chiarimento sulla documentazione straniera e sullo stato del procedimento di riconoscimento
decisione-quadro 2008/675 (esecuzione delle condanne in altro Stato UE)
La decisione-quadro regola il meccanismo di consenso e riconoscimento per l'esecuzione di pene tra Stati membri: lo Stato di esecuzione non può unilateralmente limitare l'esecuzione della sentenza straniera salvo adattamenti limitati (art. 8) e deve consultare lo Stato emittente in caso di esecuzione parziale (art. 10). Il riconoscimento e l'inizio dell'esecuzione comportano la perdita di sovranità dell'emittente sull'esecuzione (art. 13) e attribuiscono allo Stato di esecuzione la competenza primaria (art. 17). La Corte ha fatto applicazione di questi principi per valutare l'effetto del riconoscimento tedesco
art. 735 e art. 738 cod. proc. pen. (richiamati in termini comparativi)
Richiamo comparativo operato dal ricorrente sull'ordinanza di riconoscimento tedesca, paragonata a provvedimenti italiani che incidono sul procedimento. La Corte non assume automaticamente equivalenza ma valuta l'effetto concreto del riconoscimento tedesco
art. 22, comma 5 (richiamato nella parte finale della sentenza)
Disposizione procedurale indicata per gli adempimenti di Cancelleria a seguito dell'annullamento e rinvio; rimessa agli atti per l'esecuzione degli adempimenti formali
Massime di principio
- Se, dopo la decisione di consegna, interviene il riconoscimento della stessa sentenza in altro Stato UE, il giudice italiano deve verificare se sussiste ancora l'interesse dello Stato emittente all'esecuzione e l'effetto concreto del riconoscimento
- Il riconoscimento e l'avvio dell'esecuzione in uno Stato membro possono privare lo Stato emittente della sovranità sull'esecuzione della pena; ciò può giustificare il rifiuto della consegna o la revisione della decisione di consegna
- Il principio del bis in idem va valutato concretamente: va accertato se la persona sia già stata giudicata e se la pena sia stata o sia in corso di esecuzione in altro Stato, inclusi procedimenti di riconoscimento/transfers di esecuzione
- Il giudice nazionale ha l'obbligo di compiere accertamenti probatori adeguati (es. traduzioni, perizie, richieste di informazioni alle autorità straniere) quando la difesa produce documentazione che dimostra la pendenza o l'esito di procedimenti rilevanti
- Non è ammessa una semplificazione automatica: la presenza di un provvedimento straniero assimilabile a decisioni interne non determina di per sé la perdita d'interesse alla consegna senza verifica della portata e degli effetti pratici di quel provvedimento
- In caso di dubbi rilevanti sullo stato del procedimento all'estero o sulla volontà dello Stato emittente di mantenere l'esecuzione, il rimedio corretto può essere l'annullamento con rinvio per un nuovo esame integrato
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