Cassazione Civile, Ordinanza n. 21968/2025 del 30/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARES per l’anno 2013, notificato dal Comune di Napoli a una società per complessivi euro 19.911,45, relativo a un opificio industriale e ad altre superfici denunciate come imponibili. La società sosteneva che la superficie dell’opificio fosse destinata alla produzione di soli rifiuti speciali, smaltiti tramite imprese terze specializzate, e contestava il rigetto dei propri ricorsi nei gradi di merito. In cassazione ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 7 d.lgs. 546/1992, perché la CTR aveva ritenuto che l’omessa denuncia fiscale impedisse al giudice tributario di compiere accertamenti retroattivi sulle aree escluse dalla tassazione; (2) violazione dell’art. 2697 c.c., per asserita mancanza di prova del credito del Comune; (3) violazione dell’art. 12 L. 212/2000, per asserita mancanza di contraddittorio endoprocedimentale prima dell’avviso, in relazione a un accesso di verificatori; (4) violazione dell’art. 76 d.lgs. 507/1993, perché, a suo dire, in caso di omessa denuncia non sarebbe dovuto il tributo in misura integrale ma solo la sanzione aggiuntiva prevista dalla legge.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel processo tributario il potere istruttorio officioso non può supplire all’omessa denuncia e all’inosservanza dell’onere informativo del contribuente, soprattutto per l’esclusione dalla base imponibile delle aree produttive di rifiuti speciali. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e non denunciava un reale errore di riparto dell’onere della prova. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, osservando che per i tributi locali non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo, e che comunque la disciplina del comma 7 dell’art. 12 dello Statuto del contribuente riguarda i casi di accesso nei locali, mentre nella specie non risultavano i presupposti concreti dedotti dalla ricorrente; inoltre l’accesso preaccertativo nei tributi locali resta facoltativo. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, ribadendo che la mancata denuncia dei presupposti per la riduzione o esclusione della superficie tassabile comporta la debenza del tributo nella misura integralmente accertata, poiché grava sul contribuente l’onere di dichiarare e documentare l’area esclusa dalla tassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il potere istruttorio officioso nel processo tributario non può essere usato per supplire alle carenze probatorie della parte; opera solo in caso di oggettiva incertezza e non può ampliare l’oggetto del giudizio.
art. 14, commi 33 e 34, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
È mantenuto a carico del contribuente l’obbligo di denuncia e di informazione sui presupposti impositivi anche ai fini TARES.
art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Per l’esclusione dalla superficie tassabile delle aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili, il contribuente deve fornire all’amministrazione i dati relativi all’esistenza e delimitazione di tali aree.
art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L’obbligo di denuncia grava sull’interessato ai fini della corretta determinazione del tributo locale.
art. 73, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L’accesso e la rilevazione dei dati da parte dell’ente impositore sono facoltativi, non obbligatori, come desumibile dall’uso del termine "possono".
art. 76 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La disciplina sanzionatoria non esclude che, in caso di omessa denuncia dei presupposti per l’esclusione o riduzione, il tributo sia dovuto integralmente nella misura accertata.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio e il contraddittorio preventivo rilevano nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali, ma la censura era comunque priva di specificità e, nel caso concreto, non risultavano i presupposti applicativi invocati dalla ricorrente.
art. 2697 c.c.
La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito il riparto dell’onere della prova tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare in astratto la prova dell’atto impositivo.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure sono state esaminate come vizi di violazione di legge o nullità, ma alcune sono state dichiarate inammissibili perché non correlate alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso è dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contenzioso sui tributi locali, l’esclusione dalla superficie imponibile delle aree destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili richiede un onere di denuncia e di specifica informazione a carico del contribuente; la mancata assoluzione di tale onere impedisce di ottenere in giudizio l’esclusione o la riduzione del tributo.
- Il potere istruttorio officioso del giudice tributario non può essere utilizzato per colmare la totale inerzia probatoria della parte gravata dell’onere di allegazione e prova, ma solo per integrare elementi già in atti in presenza di oggettiva incertezza.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata; non è sufficiente denunciare genericamente l’insufficienza della prova dell’atto impositivo.
- Per i tributi locali non armonizzati non sussiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo una specifica previsione normativa; la disciplina del contraddittorio preventivo va inoltre dedotta in modo specifico e correlato ai fatti del caso.
- Quando la legge prevede espressamente la facoltà dell’ente di procedere ad accessi o rilevazioni ai fini dell’accertamento, l’amministrazione non è tenuta a compiere tali attività prima dell’emissione dell’atto impositivo.
- In caso di omessa denuncia dei presupposti per una riduzione o esclusione del tributo, il contribuente può essere tenuto al pagamento dell’imposta nella misura integralmente accertata, senza che la sanzione per l’omissione sostituisca la pretesa principale.
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