Cassazione Penale, Sentenza n. 30430/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Al ricorrente era ascritto il reato di omessa comunicazione, nelle 72 ore antecedenti, dello spostamento delle armi presso altra abitazione (art. 38 TULPS in relazione agli artt. 58 Reg. esec. TULPS e 221 TULPS). Lupi deduce che non è stato compiuto alcun accertamento né dagli inquirenti né dal giudice circa il momento effettivo del trasferimento delle armi, elemento decisivo per verificare il rispetto del termine delle 72 ore e dunque la sussistenza materiale del fatto; contesta inoltre la legittimità della confisca disposta, per assenza di motivazione e di accertamento di responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sola misura della confisca delle armi disposta nella sentenza impugnata. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Perroni, n. 13539/2020) secondo cui, se il reato si estingue per prescrizione, la causa di estinzione deve essere dichiarata immediatamente e il processo non può proseguire solo per accertare fatti ai fini di misure sanzionatorie (come la confisca), salvo che la sussistenza del fatto sia già stata pienamente accertata in un giudizio caratterizzato dal pieno contraddittorio. Nel caso di specie mancava l'accertamento del momento del trasferimento (necessario per verificare la violazione del termine di 72 ore) e dunque non era possibile mantenere la confisca; per tale ragione la confisca è stata eliminata. La declaratoria di estinzione per prescrizione del reato è stata confermata ma non è stato possibile preservare la confisca in assenza dell'accertamento materiale richiesto.
Norme richiamate
art. 38 TULPS; art. 58 Reg. esec. TULPS; art. 221 TULPS
art. 38 TULPS in relazione agli artt. 58 Reg. esec. TULPS e 221 TULPS
Definiscono la fattispecie di omessa comunicazione sul trasferimento di armi e il relativo quadro regolamentare; la Corte considera che la confisca collegata a questa fattispecie richiede la sussistenza materiale del fatto (momento del trasferimento) prima di poterne disporre.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Impose l'obbligo per il giudice di pronunciare con immediatezza la declaratoria di cause di estinzione del reato (es. prescrizione); tale obbligo limita la possibilità di proseguire il processo esclusivamente per adottare provvedimenti sanzionatori dopo la declaratoria.
art. 240, comma 2, n.2, cod. pen.; art. 6, L. n.152/1975
art. 240, comma 2, n.2 cod. pen.; richiamo all'art. 6 della L. n.152 del 1975
Richiamate in relazione alla disciplina della confisca obbligatoria: anche quando la confisca è normativa o obbligatoria, la sua applicazione è comunque collegata alla sussistenza materiale del fatto illecito.
Sezioni Unite, sentenza Perroni n. 13539 del 30/01/2020
Sez. Un., n. 13539/2020 (Perroni)
Principio di portata generale che impone la immediata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e disciplina i limiti a proseguire il processo ai soli fini dell'adozione di provvedimenti lato sensu sanzionatori; la confisca può essere mantenuta solo se la sussistenza del fatto sia già stata pienamente accertata nel corso di un giudizio con pieno contraddittorio.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione, il giudice deve dichiararlo immediatamente (art. 129 c.p.p.) e normalmente non può proseguire il processo solo per accertare fatti ai fini di misure sanzionatorie come la confisca, salvo che la sussistenza del fatto sia già stata pienamente accertata con pieno contraddittorio.
- La confisca, anche se prevista come obbligatoria dalla norma, richiede comunque che sia stata accertata la sussistenza materiale e soggettiva del fatto; non può basarsi su mere ipotesi in assenza di determinazioni probatorie sul punto.
- Quando la rilevanza di un elemento fattuale (es. il momento del trasferimento dell'arma entro 72 ore) è decisiva per configurare la responsabilità, la sua mancata determinazione impedisce di mantenere misure come la confisca una volta che il reato si sia estinto per prescrizione.
- Se le parti o l'ufficio requirente intendono conservare l'efficacia di misure patrimoniali/sanzionatorie, devono assicurare che gli accertamenti probatori necessari per la dimostrazione della materialità del fatto siano svolti prima che intervenga la declaratoria di estinzione; in mancanza, tali misure possono essere annullate.
- La mera natura obbligatoria di una sanzione accessoria non esime il giudice dall'accertare preliminarmente l'esistenza del fatto illecito; la norma che prevede la confisca non consente di aggirare l'obbligo di prova della materialità del reato.
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