Cassazione Penale, Sentenza n. 37399/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 05/05/2025 che ha rigettato l'istanza di sospensione dell'ingiunzione a demolire. Il ricorrente censura l'assenza di motivazione sull'eventuale sanabilità delle opere abusive e sulla insussistenza di un pregiudizio irreparabile, deducendo (a) che l'ampliamento non supera il limite volumetrico massimo (inferiore a 750 mc) e quindi sarebbe sanabile; (b) che la sanabilità è esclusa solo in caso di vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell'art. 33 legge n. 47/1985, non anche in presenza di vincoli di inedificabilità relativa.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'immobile ricada in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale e idrogeologico preesistente ai lavori e che le opere realizzate siano "nuove opere" non riconducibili a interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria. In applicazione dell'art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003 (conv. l. n. 326/2003) e del consolidato orientamento giurisprudenziale (Corte costituzionale, Cassazione penale, Consiglio di Stato), anche i vincoli di inedificabilità relativa precludono la sanabilità di opere diverse dai casi di "minore rilevanza" (numeri 4,5,6 allegato 1 del d.l. 269/2003), indipendentemente dall'aumento volumetrico. Perciò il rigetto della sospensione dell'ingiunzione di demolizione è stato ritenuto incensurabile. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, d.l. n. 269 del 2003 (convertito dalla l. n. 326 del 2003)
art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003 (conv. l. n. 326/2003)
La norma preclude il rilascio del condono per "nuove opere" realizzate in aree sottoposte a vincoli di tutela (anche di inedificabilità relativa), salvo i casi di interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4-6 dell'allegato 1 (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità competente.
Riferimento normativo utilizzato dal ricorrente per sostenere che solo l'inedificabilità assoluta escluda la sanabilità; tuttavia la Corte costituzionale e la giurisprudenza interpretano che anche vincoli che non determinano inedificabilità assoluta possono precludere la sanabilità ai sensi dell'art. 32 del d.l. 269/2003.
Corte costituzionale - pronunce rilevanti
Corte cost., ord. n. 150 del 2009; Corte cost., sent. n. 54 del 2009; Corte cost., sent. n. 49 del 1996
Le pronunce costituzionali hanno confermato che i vincoli preesistenti, anche se non configurano inedificabilità assoluta, possono rendere preclusa la sanatoria; hanno respinto letture che limitino il divieto di condono alle sole ipotesi di inedificabilità assoluta.
Giurisprudenza penale e amministrativa
Cass. pen., sez. III, n. 40676 del 20/05/2016; Cons. Stato, n. 5795 del 02/07/2025 e altri precedenti
Orientamento consolidato che esclude la sanabilità, secondo l'art. 32 d.l. 269/2003, per le opere diverse dai casi di minore rilevanza se realizzate in aree sottoposte a vincolo preesistente, anche se il vincolo è di inedificabilità relativa.
Massime di principio
- Se un intervento consiste in "nuove opere" e l'area era già sottoposta a vincoli paesaggistici/ambientali/idrogeologici prima dei lavori, la richiesta di condono è in genere preclusa indipendentemente dalla volumetria aggiunta.
- Sono sanabili, con i limiti previsti, solo gli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003 (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) e comunque subordinati al parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
- Il fatto che l'ampliamento sia inferiore a una soglia volumetrica (es. 750 mc) non prevale sulla preesistenza di vincoli che escludono la sanabilità delle nuove opere.
- I vincoli di "inedificabilità relativa" sono interpretati dalla giurisprudenza come idonei a impedire la sanatoria, non soltanto i vincoli che determinano inedificabilità assoluta.
- In cassazione, contestare un orientamento giurisprudenziale consolidato senza argomentazioni robuste espone il ricorrente a inammissibilità e a condanne per spese e ammende.
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