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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33542/2022 del 12/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati nel presente procedimento (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, art. 2 d.lgs. 74/2000) e reati precedentemente giudicati con sentenze ex art. 444 c.p.p. (ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito), sostenendo l'esistenza di un medesimo disegno criminoso. In subordine deduceva profili connessi agli effetti della continuazione (sospensione condizionale della pena e ricaduta sulla recidiva, invocando artt. 163 e 99 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso quanto al vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione. Ha censurato la motivazione della Corte d'Appello come apodittica e in contrasto con le risultanze della sentenza di primo grado, che collegavano le fatture inesistenti agli importi rilevati tramite POS e alle vendite risultanti nei precedenti procedimenti. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'Appello, con ordine di riesaminare specificamente la sussistenza o meno della continuazione tra i reati.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Norma delittuosa del giudizio (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti). La sentenza di legittimità non discute l'interpretazione del reato, ma lo considera come fatto centrale rispetto al possibile disegno criminoso comune.

  • art. 81 cod. pen.

    Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse violazioni di legge

    La Cassazione ribadisce che la continuazione può riguardare reati diversi quando eseguiti in esecuzione di un identico disegno criminoso; la non omogeneità delle fattispecie non esclude di per sé la continuazione.

  • art. 163 cod. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione agli effetti della continuazione sulla sospensione condizionale della pena; la questione viene considerata assorbita dalla decisione sulla continuazione.

  • art. 99 cod. pen.

    Riferito alla disciplina della recidiva; il ricorrente sosteneva che il riconoscimento della continuazione avrebbe escluso la recidiva contestata. Anche questo profilo è stato ritenuto assorbito dalla decisione di rinvio per valutare la continuazione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Le sentenze di cui al giudizio abbreviato/accordo ex art. 444 c.p.p. (G.U.P.) sono state richiamate come precedenti rilevanti: la Cassazione ritiene che le determinazioni contenute in quelle sentenze possano essere considerate nel sindacato sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso.

  • art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

    Richiamato per indicare i limiti della motivazione in cassazione (esposizione dei motivi nei limiti necessari). Il fatto che la censura sia stata formulata nei limiti prescritti non ha impedito il controllo della motivazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • La continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. può sussistere anche tra reati diversi, purché emergano elementi che dimostrino un medesimo disegno criminoso: la diversità oggettiva delle fattispecie non è di per sé ostativa.
  • Il giudice di merito deve motivare in modo concreto e collegato alle risultanze processuali l'accertamento dell'interruzione o della persistenza del disegno criminoso; motivazioni apodittiche o scollegate possono essere censurate in cassazione.
  • Le sentenze irrevocabili pronunciate con procedure speciali (es. art. 444 c.p.p.) possono essere rilevanti per valutare la continuità del disegno criminoso e non escludono automaticamente la riunificazione dei fatti.
  • Il riconoscimento della continuazione ha effetti pratici importanti (cumulo delle pene, possibile esclusione della recidiva, influenza sulla concessione della sospensione condizionale) e pertanto la sua valutazione richiede approfondita motivazione.
  • In sede di cassazione il sindacato sulla fattualità è possibile quando la decisione di merito manca di adeguata motivazione: non si tratta di riesame libero, ma di verifica della razionalità e del collegamento delle conclusioni alle prove acquisite.

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