Sentenza del 14/07/2016 n. 603 - Comm. Trib. Prov. Brescia
IMU - Contratto di locazione finanziaria - Risoluzione contratto - Mancata riconsegna del bene - Soggetto passivo d'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione del contratto, da sola, non determina il trasferimento della soggettività passiva IMU. In assenza di riconsegna effettiva del bene, documentata da apposito verbale, il rapporto rilevante ai fini fiscali è considerato ancora in corso. Pertanto, fino alla riconsegna, il soggetto passivo dell'imposta resta il locatore/proprietario, nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo IMU in caso di risoluzione di un contratto di locazione finanziaria quando il bene non sia stato materialmente riconsegnato al locatore. Il problema consiste nello stabilire se, dopo la risoluzione, l'imposta debba gravare sull'utilizzatore oppure sul locatore/proprietario. L'art. 1, comma 672, della legge n. 147/2013, pur dettato in materia di TASI, definisce la durata del contratto come il periodo compreso tra la stipulazione e la riconsegna del bene al locatore, comprovata da un verbale di riconsegna. Tale definizione è stata ritenuta di natura ricognitiva e applicabile anche ai fini IMU.
Norme richiamate
Art. 1, comma 672, legge n. 147/2013
La durata del contratto è il periodo intercorrente tra la data della stipulazione e la data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di riconsegna.
La norma individua nella riconsegna materiale del bene, e non nella sola risoluzione contrattuale, il momento finale della durata del leasing rilevante ai fini tributari. Sebbene prevista per la TASI, è stata interpretata come norma ricognitiva di un principio applicabile anche all'IMU.
Massime di principio
- Nel leasing immobiliare, la risoluzione del contratto non è normalmente sufficiente, da sola, a modificare il soggetto passivo dell'IMU.
- La riconsegna effettiva del bene al locatore costituisce il momento decisivo per il trasferimento della soggettività passiva, e deve essere adeguatamente documentata, preferibilmente mediante verbale di riconsegna.
- Fino alla riconsegna, il locatore resta soggetto passivo dell'imposta anche se il contratto è stato risolto e l'utilizzatore non ha più titolo contrattuale per detenere il bene.
- In situazioni analoghe è necessario verificare non solo la data della risoluzione, ma anche la data e la prova concreta della restituzione materiale dell'immobile.
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