Cassazione Civile, Ordinanza n. 10183/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La lite nasce da una domanda di revocatoria ordinaria e concorsuale proposta da una società in amministrazione straordinaria per far dichiarare inefficaci alcuni pagamenti effettuati da una controparte estera nel periodo sospetto, con conseguente condanna alla restituzione di oltre 3,4 milioni di euro. Il Tribunale aveva dichiarato improcedibile e comunque rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo che la deduzione dell'asserita mancanza di autorizzazione ministeriale alla rinuncia all'azione revocatoria, contenuta nell'accordo tra le parti, fosse nuova e quindi tardiva in appello. Con il ricorso per cassazione la società in amministrazione straordinaria ha dedotto violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che: a) la questione della mancata autorizzazione ministeriale risultava già dagli atti; b) il difetto di autorizzazione comportava nullità rilevabile d'ufficio anche in appello; c) la Corte territoriale, non esaminando gli ulteriori motivi di gravame dopo aver respinto il primo per ragioni di rito, avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi perché ha accolto l'eccezione della controricorrente sulla tardività del ricorso. Ha accertato che la sentenza d'appello era stata ritualmente notificata via PEC al difensore della società ricorrente il 24 settembre 2021, all'indirizzo risultante dall'albo professionale, con conseguente decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. e sua scadenza il 23 novembre 2021. Poiché il ricorso era stato notificato solo il 16 marzo 2022, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Sono state poste le spese a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro della censura di legittimità, ma non scrutinato nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività
art. 345 c.p.c.
invocato dalla ricorrente sul divieto di nova in appello; la Corte non affronta il motivo nel merito per l'inammissibilità del ricorso
art. 1418 c.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della nullità per difetto di autorizzazione, ma non esaminato nel merito
art. 2421 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica trattazione nel decisum
art. 42 d.lgs. 270/1999
richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica trattazione nel decisum
art. 67 l.fall.
norma posta a base della domanda revocatoria originaria, richiamata nel ricorso e nella ricostruzione dei fatti
art. 112 c.p.c.
richiamato per lamentare omessa pronuncia sui motivi di appello; non esaminato nel merito per la declaratoria di inammissibilità
art. 43 d.lgs. 270/1999
richiamato dalla Corte d'appello come autorizzazione ministeriale che, secondo la ricorrente, sarebbe mancata nella transazione; la Corte di cassazione non valuta la questione di merito
art. 325 c.p.c.
termine breve per impugnare decorrente dalla notificazione della sentenza; la sua inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso
Legge n. 53/1994
consente la notificazione in via telematica eseguita dalla parte abilitata; la Corte ne valorizza la ritualità della notifica della sentenza d'appello
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 2697 c.c.
richiamato implicitamente dalla giurisprudenza evocata sulle questioni di fatto e di diritto, ma non oggetto di statuizione autonoma
Massime di principio
- La notificazione della sentenza al difensore effettuata via PEC all'indirizzo risultante dall'albo professionale è valida anche se il difensore ha eletto un diverso domicilio fisico nel giudizio, e fa decorrere il termine breve per l'impugnazione.
- Se la sentenza impugnata è stata ritualmente notificata, il ricorso per cassazione proposto oltre il termine breve di sessanta giorni è inammissibile, senza che possano essere esaminati i motivi di merito.
- L'inammissibilità per tardività è rilevabile in via pregiudiziale e assorbe ogni questione relativa alla fondatezza delle censure formulate contro la sentenza impugnata.
- In presenza di una valida notifica della sentenza, la parte che intenda impugnare deve verificare con precisione la data di decorrenza del termine breve, poiché il deposito o la notifica successiva del ricorso non ne sanano la tardività.
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