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Parere

Parere n. 1723/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla società -OMISSIS- S.r.l. contro -OMISSIS-, avverso il provvedimento n. 416 del 10 febbraio 2026 di revoca dell’affidamento diretto di lavori edili relativi a sostituzione infissi e messa in sicurezza presso alloggi e fabbricati e.r.p.

Giustizia amministrativa202600353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Determinazione n. 416 del 10 febbraio 2026 di revoca in autotutela dell’affidamento diretto di lavori edili per la sostituzione di infissi e la messa in sicurezza di fabbricati di edilizia residenziale pubblica

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato in via straordinaria la revoca, adottata prima della stipulazione del contratto, dell’affidamento diretto disposto con determinazione n. 5640 del 30 dicembre 2025 per un importo complessivo di euro 147.320,00. La revoca richiamava genericamente elementi sopravvenuti emersi durante la verifica della posizione dell’operatore economico. La ricorrente ha dedotto cinque motivi: difetto di motivazione e istruttoria e travisamento dei fatti; insussistenza dei presupposti della revoca e violazione delle norme sulla contrattazione pubblica, della presunzione di non colpevolezza e del legittimo affidamento; violazione delle disposizioni sull’affidamento e del principio del risultato, sviamento e irragionevolezza; violazione della comunicazione di avvio del procedimento; violazione delle regole sul contraddittorio procedimentale. La questione preliminare decisiva è se la revoca di un affidamento pubblico, quale atto di secondo grado, possa essere impugnata con ricorso straordinario oppure sia soggetta in via esclusiva al rito speciale dell’art. 120 c.p.a.

Il parere

Il ricorso è dichiarato inammissibile, senza esame dei cinque motivi di merito e senza necessità di attendere la relazione ministeriale definitiva. L’art. 7, comma 8, c.p.a. ammette il ricorso straordinario soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa; tuttavia, l’art. 120 c.p.a. assoggetta gli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici al ricorso esclusivo davanti al TAR e al rito speciale, prevedendo inoltre l’impugnazione con motivi aggiunti dei nuovi atti relativi alla medesima procedura. Tale disciplina comprende anche gli atti di secondo grado, come la revoca, poiché sono contrarius actus appartenenti alla stessa categoria degli atti della procedura e rispondono alle medesime esigenze di celerità. La Sezione richiama, sul punto, Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2019, n. 7804. Non viene resa una decisione sull’istanza cautelare né sui motivi sostanziali.

Osservazioni

Ammissibilità del ricorso straordinario per la revoca dell’affidamento

Il ricorso straordinario non è ammissibile contro la revoca di un affidamento pubblico: l’art. 120 c.p.a. riserva al ricorso al TAR e al rito speciale l’impugnazione degli atti della procedura, inclusi i nuovi atti e gli atti di secondo grado riferiti alla medesima procedura.

Motivi di merito

La Sezione non esamina le censure relative a motivazione, istruttoria, presupposti della revoca, affidamento, principio del risultato, partecipazione procedimentale e contraddittorio, poiché l’inammissibilità del rimedio è assorbente.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 8, d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)

    Se è vero che l’art. 7, comma 8, c.p.a. prevede che “Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa”, è altrettanto vero che l’art. 120 c.p.a. al comma 1 stabilisce che gli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, delineando un apposito rito speciale al comma 5 e aggiungendo al comma 7 che i nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti.

    Il ricorso straordinario è ammesso solo per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, ma ciò non rende utilizzabile tale rimedio per gli atti di affidamento assoggettati dalla disciplina speciale all’impugnazione esclusiva davanti al TAR.

  • art. 120, commi 1, 5 e 7, d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)

    Proprio per effetto di tale ultima disposizione è da ritenersi priva di fondamento la prospettazione della ricorrente secondo cui solo gli originari atti della procedura di affidamento ricadrebbero nella previsione del rito speciale di cui all’art. 120, comma 5, e non già gli eventuali atti di secondo grado della procedura di affidamento, dal momento che le esigenze di celerità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sono identiche in entrambe le fattispecie (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2019, n. 7804). Del resto, sotto il profilo logica, ancor prima che giuridico, gli atti di secondo grado sono in realtà contrarii actus della stessa categoria di atti relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e non vi è ragione per assoggettarli ad un rito diverso.

    Il rito speciale degli appalti comprende anche gli atti di secondo grado, tra cui la revoca dell’affidamento, e i nuovi atti della stessa procedura devono essere contestati con i rimedi previsti dall’art. 120 c.p.a., non con ricorso straordinario.

Massime di principio

  • Gli atti di secondo grado relativi a una procedura di affidamento di contratti pubblici, compresa la revoca dell’affidamento, sono soggetti al rito speciale dell’art. 120 c.p.a., al pari degli atti originari della procedura.
  • Quando un nuovo atto riguarda la medesima procedura di affidamento, la sua impugnazione è disciplinata dall’art. 120, comma 7, c.p.a.; la natura di atto di autotutela non consente di sottrarlo al rito speciale né di impugnarlo con ricorso straordinario.

Inammissibilità del ricorso straordinario contro la revoca di un affidamento diretto

La Sezione Prima ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una società affidataria contro la revoca, prima della stipulazione del contratto, di un affidamento diretto di lavori edili relativi a fabbricati di edilizia residenziale pubblica. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la controversia rientra nel rito speciale degli appalti previsto dall’art. 120 c.p.a.

Premesse e vicenda amministrativa

Con determinazione n. 5640 del 30 dicembre 2025 erano stati affidati direttamente alla società, per euro 147.320,00, lavori di sostituzione degli infissi e messa in sicurezza di fabbricati ERP, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a), d.lgs. 36/2023. Prima della stipulazione del contratto, l’amministrazione ha adottato la determinazione n. 416 del 10 febbraio 2026, revocando l’affidamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990 e richiamando elementi sopravvenuti emersi nella verifica della posizione dell’operatore economico.

La ricorrente ha articolato cinque motivi, lamentando difetti di motivazione e istruttoria e travisamento dei fatti; insussistenza dei presupposti della revoca, anche in relazione alle norme del codice dei contratti pubblici, alla presunzione di non colpevolezza e al legittimo affidamento; violazione delle disposizioni sull’affidamento e del principio del risultato, sviamento e irragionevolezza; omissione della comunicazione di avvio e violazione del contraddittorio procedimentale.

Rito applicabile e inclusione degli atti di secondo grado

La Sezione ha ritenuto assorbente la questione di ammissibilità, prescindendo dall’attesa della relazione ministeriale definitiva. L’art. 7, comma 8, c.p.a. ammette il ricorso straordinario per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, mentre l’art. 120 c.p.a. riserva al ricorso davanti al TAR l’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento e disciplina il rito speciale. Il comma 7 dispone inoltre che i nuovi atti attinenti alla medesima procedura siano impugnati con motivi aggiunti.

Da tale previsione la Sezione ricava che il rito speciale non riguarda soltanto gli atti originari della procedura, ma anche gli atti di secondo grado, inclusa la revoca dell’affidamento. Questi ultimi sono contrarii actus appartenenti alla stessa categoria di atti e rispondono alle medesime esigenze di celerità. La conclusione è coerente con Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2019, n. 7804.

Esito

Il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile. La Sezione non decide nel merito le censure sulla legittimità della revoca e non si pronuncia sull’istanza cautelare. Il parere dispone inoltre l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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