Ordinanza n. 181/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma, revocazione della sentenza del Consiglio Giustizia Amministrativa - sezione giurisdizionale n.-OMISSIS-, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa che aveva condannato il Ministero dell'Interno al pagamento di € 63.554,75, oltre rivalutazione e interessi, per mancata percezione del Trattamento Economico Aggiuntivo spettante per l'assegnazione alla D.I.A.
Esito
Favorevole al resistente (beneficiario risarcimento)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per revocazione e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Ha dedotto l'errore di fatto revocatorio previsto dall'art. 106 c.p.a. e dall'art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza avesse erroneamente ritenuto invariata, per l'intero periodo 14 maggio 2010–23 dicembre 2019, l'indennità mensile TEA di € 552,65. Secondo il Ministero, due decreti interministeriali classificati «Segreto» e non ostensibili, del 27 agosto 2012 e del 18 luglio 2019, avrebbero rideterminato in diminuzione l'indennità, sicché il risarcimento avrebbe dovuto essere quantificato in € 30.169,84. Ai fini cautelari, il Ministero ha quindi invocato la sussistenza del fumus boni iuris della revocazione e del periculum in mora derivante dal pagamento di una somma superiore a quella ritenuta dovuta.
La decisione
Il CGARS ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, con la valutazione sommaria propria della fase cautelare, che la censura ministeriale non integrasse un errore di fatto revocatorio. Tale errore richiede una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, relativa a un punto non controverso, decisivo e rilevabile immediatamente, senza attività interpretativa o indagini. Nel caso concreto, la misura dell'indennità TEA e la quantificazione del danno erano state specificamente contestate dal Ministero nella memoria del 5 settembre 2025, che aveva richiamato un importo di circa € 358 mensili; pertanto, si trattava di un punto controverso, non suscettibile di essere posto a fondamento della revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio allegato consisteva esclusivamente nel pagamento di una somma ritenuta eccedente, quindi in un danno patrimoniale integralmente ripetibile e risarcibile per equivalente in caso di accoglimento della revocazione, anche in considerazione della solvibilità della parte privata. Il giudice ha pertanto escluso sia il fumus sia il periculum, cumulativamente necessari per la tutela cautelare. La trattazione del merito del ricorso per revocazione è stata rinviata a udienza pubblica da fissarsi con decreto presidenziale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La sospensione dell'efficacia della sentenza in appello richiede la valutazione dei presupposti cautelari, incluso un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 106 c.p.a.
Rinvio, per la revocazione delle sentenze del giudice amministrativo, ai casi e alle condizioni previsti dalla disciplina processualcivilistica.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio riguarda una falsa percezione materiale, decisiva, relativa a un punto non controverso e immediatamente rilevabile; non può riguardare un punto specificamente contestato o un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali.
art. 55, comma 9, c.p.a.
I presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora devono ricorrere cumulativamente.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ricorre soltanto in presenza di una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, cioè di un immediato «abbaglio dei sensi», e non quando si contesti l'inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali.
- L'errore revocatorio non può riguardare un punto che sia stato specificamente controverso tra le parti; la contestazione processuale del fatto o del dato economico impedisce di qualificare la relativa valutazione come errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
- La sospensione cautelare dell'esecuzione della sentenza presuppone cumulativamente fumus boni iuris e periculum in mora; la carenza anche di uno solo dei due requisiti impedisce l'accoglimento della domanda.
- Il pagamento di una somma di denaro, se il pregiudizio è integralmente ripetibile o risarcibile per equivalente e non emergono particolari difficoltà di recupero, non integra di regola un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la sospensione cautelare.
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