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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00395/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa per Tares/Tari 2013 dal Comune di Cervinara. La contribuente ha impugnato l'atto, ma sia il giudice di primo grado sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado hanno respinto le sue difese, confermando la regolarità della notificazione dell'atto prodromico e la legittimità della pretesa. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: (1) ha denunciato la nullità delle decisioni di merito perché la discussione in primo grado si sarebbe svolta senza accoglimento dell'istanza di collegamento da remoto, mentre in appello la discussione da remoto si era svolta con la partecipazione del difensore; (2) ha contestato la regolarità della notifica dell'atto prodromico, sostenendo che avrebbe dovuto essere notificato un successivo atto recante il numero 557, con eliminazione delle sanzioni, e non il primo atto notificato il 20 dicembre 2018; (3) ha lamentato la motivazione apparente della sentenza di appello. La resistente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo precluso e comunque infondato, osservando che la questione relativa alla pretesa nullità del primo grado non risultava devoluta in appello, che la discussione in secondo grado si era svolta con pieno esercizio del diritto di difesa e che la dedotta violazione non comportava la regressione del processo. Ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo, perché la doppia conforme aveva accertato la rituale notifica dell'atto prodromico n. 557 del 20 dicembre 2018; la successiva rettifica, favorevole alla contribuente, si era limitata a ridurre la pretesa senza dar luogo a una nuova impugnabile pretesa, e la censura mirava a un riesame di merito inammissibile in cassazione. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che la motivazione apparente ricorre solo quando manca del tutto l'esposizione delle ragioni decisorie o la motivazione sia incomprensibile, evenienza non ravvisabile nella sentenza impugnata, che aveva adeguatamente esaminato i motivi di appello. In conseguenza del rigetto, ha applicato la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis

    La decisione è stata assunta in conformità alla proposta di definizione anticipata prevista dal rito camerale.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    euro 1.000,00 in favore della Cassa per le ammende per il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ.

    Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può essere applicata la condanna pecuniaria prevista dal quarto comma dell'art. 96 c.p.c. per comportamento processuale valutato come non meritevole.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente sussiste solo se la sentenza omette le ragioni in fatto e in diritto o non rende intellegibile l'iter logico della decisione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere una concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; il vizio di motivazione apparente va valutato secondo il parametro del minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non sono più ammissibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo di legittimità si limita al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica che essa non sia mancante, meramente apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una doglianza sulla nullità del primo grado collegata a vizi della trattazione o della discussione deve essere stata specificamente devoluta con l'appello; in difetto, la questione resta preclusa se non è rilevabile d'ufficio.
  • La discussione da remoto, quando assicuri il pieno esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa, è equiparata alla presenza e non determina di per sé nullità della decisione.
  • In presenza di doppia conforme, le censure che mirano a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, come il collegamento tra ricevuta e atto notificato, non sono proponibili in sede di legittimità.
  • La notificazione valida dell'atto prodromico rende inammissibile contestare la pretesa sulla base della mera esistenza di una successiva rettifica favorevole che non introduce una nuova pretesa, ma si limita a ridurla.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non espone affatto le ragioni della decisione o è obiettivamente incomprensibile; non basta una motivazione sintetica se consente di ricostruire il percorso logico del giudice.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ristretto al minimo costituzionale e non consente di riesaminare la sufficienza o la persuasività della motivazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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