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Ordinanza

Ordinanza n. 259/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600846

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione e atti dell'ASL di Foggia relativi alla certificazione delle funzioni non tariffate e dei dati di produzione dell'IRCCS per gli anni 2013-2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La fondazione ha impugnato la deliberazione dell'ASL di Foggia del 3 marzo 2026 e gli atti presupposti e connessi relativi alla certificazione delle funzioni non tariffate e dei dati di produzione dell'IRCCS, contestando la quantificazione e l'applicazione della DGR n. 982/2016 in senso ritenuto restrittivo e lesivo. Le amministrazioni resistenti hanno sollevato questioni preliminari, tra cui il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati, prospettando un pregiudizio connesso alle partite creditorie oggetto della certificazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto necessario riservare alla fase di merito l'esame delle questioni preliminari sollevate dalle resistenti, compresa quella relativa alla giurisdizione. La domanda cautelare è stata tuttavia ritenuta priva del requisito del periculum in mora: il pregiudizio prospettato riguardava partite creditorie già incassate, soggette a verifica successiva, e il relativo recupero non risultava ancora avviato. Mancavano quindi attualità e concretezza del danno paventato, sicché difettava un presupposto indefettibile della tutela cautelare previsto dall'art. 55 c.p.a. Le spese della fase incidentale sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    previa sospensione dell’efficacia

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un periculum in mora caratterizzato da attualità e concretezza del pregiudizio; l'assenza di tale requisito impone il rigetto dell'istanza.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa in assenza di un pregiudizio attuale e concreto: il periculum in mora deve risultare specificamente dimostrato e non può fondarsi su un danno meramente eventuale o futuro.
  • Quando il pregiudizio prospettato riguarda somme già incassate, soggette a verifica ex post, e l'amministrazione non ha ancora avviato il recupero, manca, allo stato, il requisito del periculum in mora necessario per sospendere gli atti impugnati.
  • Le questioni preliminari, compresa quella relativa alla giurisdizione, possono essere riservate alla fase di merito quando non è necessario definirle per decidere sull'istanza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelareGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizione

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