Cassazione Civile, Ordinanza n. 33113/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di un de cuius che aveva lasciato un testamento olografo con cui aveva istituito erede universale la resistente. Il ricorrente, quale successibile legittimo, ha agito in petizione di eredità sostenendo che la scheda testamentaria fosse falsa e quindi non autentica. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione e ha rigettato la petizione, ritenendo non raggiunta una prova certa della falsificazione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione, assumendo che la Corte d'appello avesse dichiarato l'autenticità del testamento pur avendo motivazione dubitativa; 2) nullità per travisamento della prova, perché la consulenza grafologica di primo grado avrebbe concluso nel senso della maggiore probabilità di autore diverso dal de cuius; 3) violazione dell'art. 75 disp. att. c.p.c., degli artt. 217 c.p.c. e 2729 c.c., per l'asserita inutilizzabilità nel civile della perizia svolta in sede penale e delle scritture di comparazione utilizzate; 4) violazione delle norme sostanziali sul testamento olografo e sulla petizione di eredità, perché il giudice di merito avrebbe errato nel non riconoscere la falsità della scheda e nel negare la qualità di erede legittimo del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, osservando che la statuizione sull'autenticità del testamento andava letta come conseguenza della mancata prova della falsità, non come affermazione positiva e apodittica della provenienza della scheda dal de cuius. Ha ritenuto infondate anche le censure sulla prova: la consulenza tecnica d'ufficio civile esprimeva solo un giudizio probabilistico e il giudice di merito poteva valorizzare, insieme ad essa, la sentenza e gli accertamenti svolti in sede penale, nonché le testimonianze e gli altri elementi indiziari, senza essere vincolato a una gerarchia tra fonti di prova. Ha poi affermato che nel processo civile le prove raccolte in altro giudizio sono liberamente utilizzabili, previa autonoma valutazione e adeguata motivazione, e che le eventuali irregolarità di acquisizione delle scritture di comparazione nel processo penale non ne determinano automaticamente l'inutilizzabilità nel processo civile. L'ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo di autonomia rispetto ai precedenti, essendo sempre centrato sulla medesima questione della falsità del testamento. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 75 disp. att. c.p.c.
Le modalità di acquisizione delle scritture di comparazione nel diverso processo non determinano, di per sé, inutilizzabilità nel giudizio civile della prova o degli esiti dell'accertamento, rilevando semmai sull'attendibilità.
art. 217 c.p.c.
La censura sulla prova grafologica non incideva sulla legittimità dell'apprezzamento del giudice di merito, che può utilizzare liberamente gli elementi probatori disponibili.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni e gli elementi indiziari possono concorrere con la consulenza tecnica e con le risultanze di altri giudizi per formare il convincimento del giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
artt. 485 e 491 c.p.
Sono richiamati solo come riferimento del procedimento penale conclusosi con assoluzione della resistente dall'accusa di formazione di testamento falso.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare la falsità del testamento grava su chi impugna la scheda testamentaria e agisce in petizione di eredità assumendo l'inesistenza della successione testamentaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di un testamento olografo per difetto di autenticità, l'onere di provare la falsità della scheda grava su chi la contesta; in mancanza di prova univoca della falsificazione, la domanda basata sulla nullità o inesistenza del testamento deve essere respinta.
- Il giudice civile può utilizzare, quale elemento di convincimento, anche gli accertamenti e la sentenza di un diverso processo, compreso quello penale, purché proceda a una valutazione autonoma e motivata delle risultanze, senza essere vincolato dagli esiti di quel giudizio.
- La consulenza grafologica non esaurisce il potere di accertamento del giudice: se l'indagine tecnica non offre risultati certi, il convincimento può essere formato sulla base dell'intero compendio probatorio, incluse testimonianze, presunzioni e comportamento delle parti.
- La dedotta irregolarità nella formazione di una prova in sede penale non comporta automaticamente la sua inutilizzabilità nel processo civile, ove non sia leso un interesse costituzionalmente garantito e resti comunque assicurato il contraddittorio.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproponga, sotto forma di violazione di norme sostanziali, la medesima contestazione già esaminata sotto profili di merito e di prova, senza introdurre una censura autonoma.
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