Sentenza n. 6538/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro, sezione seconda, 23 gennaio 2025, n. 128, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, n. 128 del 23 gennaio 2025, e ordinanza comunale di demolizione n. 56 del 16 novembre 2023 relativa a un fabbricato abusivo
Esito
Favorevole al resistente (Comune e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune dopo il diniego definitivo dell’accertamento di conformità. L’ordinanza riguardava un fabbricato sito su più particelle catastali: una di proprietà della società, una intestata agli eredi del precedente proprietario e una appartenente al demanio idrico. L’abuso era stato individuato in relazione alla mancanza di legittimazione della società rispetto alle porzioni altrui, all’insistenza dell’immobile su area demaniale e su aree sottoposte a vincolo idraulico e idrogeologico, nonché alla non conformità al regolamento comunale delle acque pubbliche. L’appello, fondato su un unico articolato motivo di travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sosteneva principalmente che le mappe catastali rappresentassero erroneamente il tracciato del fosso Santa Barbara e che il fabbricato fosse soltanto adiacente al fosso, non realizzato sopra il relativo sedime. La società deduceva inoltre che l’opera era stata assentita da precedenti titoli edilizi e che, ove ne fosse stata contestata la legittimità, tali titoli avrebbero dovuto essere previamente annullati o revocati. I controinteressati eccepivano la novità della questione relativa all’errore catastale, la sua tardiva deduzione mediante memoria non notificata come motivo aggiunto, la carenza di prova e il rilievo del giudicato civile sulla titolarità dei terreni. Nel corso del giudizio il Consiglio di Stato disponeva una verificazione tecnica sull’ubicazione del fabbricato, sui vincoli e sulla titolarità delle aree.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, ritenendolo sia inammissibile sia infondato. In rito, ha rilevato che la tesi dell’errore catastale, utilizzata per sostenere che il fabbricato non insistesse su aree altrui o demaniali, era stata introdotta nel giudizio di primo grado mediante memoria e non costituiva sviluppo dei motivi originari nei termini prospettati in appello. La questione integrava quindi uno ius novorum vietato dall’art. 104 c.p.a.; inoltre, la società non aveva riproposto in modo specifico le censure relative alla necessità di previa caducazione dei titoli edilizi originari. Nel merito, la verificazione aveva confermato che la particella 2054, di 76 mq, apparteneva al demanio idrico e che la particella 2055, di 40 mq, era intestata al precedente proprietario, mentre solo la particella 31 risultava della società. La discrasia tra il tracciato catastale e quello effettivo del fosso non dimostrava una traslazione delle particelle tale da escludere l’occupazione delle aree altrui o demaniali. La circostanza che il fosso fosse adiacente e non sottostante al fabbricato era ritenuta irrilevante, poiché parte del terreno occupato dall’edificio risultava comunque demaniale. Il Collegio ha inoltre precisato che, per l’applicazione dell’art. 35 d.P.R. 380/2001, è sufficiente che su suolo demaniale siano state realizzate opere soggette a permesso di costruire o SCIA in assenza del titolo o in totale difformità; una volta accertata tale situazione, il Comune non dispone di margini discrezionali e deve ordinare la demolizione, senza possibilità di sostituirla con una sanzione pecuniaria. Il rigetto della sanatoria, non autonomamente impugnato, aveva altresì confermato la mancanza della doppia conformità, anche per la violazione del vincolo idraulico previsto dall’art. 96, comma 1, lett. f), r.d. 523/1904 e del vincolo idrogeologico derivante dall’art. 30 delle NTA del PRG. La società è stata condannata alle spese processuali, liquidate in 8.000 euro complessivi, nonché alle spese di verificazione, liquidate in 4.317,68 euro.
Norme richiamate
art. 104 c.p.a.
Vieta in appello la proposizione di nuove domande e, secondo la decisione, impedisce di recuperare una questione nuova introdotta irritualmente già in primo grado mediante semplice memoria.
art. 35 d.P.R. 380/2001
Disciplina gli interventi abusivi realizzati su suoli demaniali o appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici; accertata la realizzazione di opere soggette a permesso di costruire o SCIA in assenza del titolo o in totale difformità, impone la demolizione a cura del Comune e a spese del responsabile, senza alternativa sanzionatoria pecuniaria.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È richiamato in contrapposizione all’art. 35 quale disciplina ordinaria della demolizione degli abusi edilizi, distinta dalla disciplina speciale applicabile agli abusi su suolo pubblico.
art. 96, comma 1, lett. f), r.d. 523/1904
È posto a fondamento del vincolo idraulico e della fascia di inedificabilità assoluta di un metro dagli argini del fosso, confermata dalla verificazione.
art. 30 N.T.A. del PRG
Prevede il vincolo idrogeologico sull’area interessata, con regime di inedificabilità assoluta secondo quanto accertato nella verificazione.
art. 5-bis, comma 6, d.l. 143/2003, convertito dalla l. 212/2003
È richiamato quale base della richiesta di acquisto dell’area demaniale; il mancato accoglimento della richiesta conferma il permanere della demanialità e dell’inalienabilità dell’area.
art. 4, comma 2, l. 2248/1865, Allegato E
Richiamato dalle parti in relazione agli effetti delle pronunce del giudice ordinario nei confronti dell’amministrazione; il Consiglio di Stato non approfondisce la relativa eccezione, ritenendo sufficiente il rigetto nel merito dell’appello.
artt. 50, 51 e 52 d.P.R. 115/2002
Utilizzati come parametro per la liquidazione delle spese di verificazione, quantificate in 4.317,68 euro.
Massime di principio
- La questione nuova introdotta in primo grado mediante una semplice memoria, senza le forme processuali necessarie, non può essere recuperata in appello sotto forma di censura contro la qualificazione processuale operata dal primo giudice, in quanto soggetta al divieto di ius novorum di cui all’art. 104 c.p.a.
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 35 d.P.R. 380/2001, rileva che opere soggette a permesso di costruire o SCIA siano state realizzate su sedime demaniale o appartenente allo Stato o a un ente pubblico, in assenza del titolo o in totale difformità; accertato tale presupposto, il Comune è tenuto a ordinarne la demolizione e non può sostituire la misura con una sanzione pecuniaria.
- La circostanza che un corso d’acqua sia adiacente, anziché sottostante, a un fabbricato non esclude l’applicazione della disciplina degli abusi su suolo demaniale quando una parte del fabbricato insiste comunque su terreno appartenente al demanio idrico.
- La persistente demanialità dell’area non viene superata dalla mera discrasia tra rappresentazione catastale e stato effettivo dei luoghi, né dalla richiesta privata di acquisto dell’area; in assenza di acquisizione o sdemanializzazione, il bene conserva il regime pubblicistico di inalienabilità.
- Il diniego di accertamento di conformità, non autonomamente impugnato, resta efficace e può fondare la successiva ordinanza di demolizione; la presenza di vincoli idraulici o idrogeologici impeditivi concorre a escludere la doppia conformità richiesta per la sanatoria.
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