Cassazione Penale, Sentenza n. 41360/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bonotto impugna l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena disposta perché non avrebbe restituito alla persona offesa Angela Micotti la somma di euro 1.349,00 come imposto in sentenza (art. 165 c.p.). Denuncia (1) l'illegittimità della condizione risarcitoria contenuta nella sentenza di condanna, sostenendo che la persona offesa non si era costituita parte civile e quindi tale condizione non poteva essere posta; (2) chiede un nuovo termine per adempiere richiamando incolpevole ignoranza del processo, precarie condizioni economiche e la prova dell'impossibilità di adempiere (ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo rileva che l'illegittimità della sospensione condizionale subordinata a un adempimento risarcitorio doveva essere dedotta con l'appello contro la sentenza di merito e pertanto il motivo è manifestamente infondato e aspecifico. Sul secondo motivo osserva che la doglianza è generica e che, quando rilevi nullità o incolpevole mancata conoscenza del processo, la via corretta è la rescissione del giudicato (richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 15498/2020); pertanto il giudice dell'esecuzione ha legittimamente escluso la remissione in termini per adempiere, in mancanza di prove concrete dell'impossibilità economica o dell'impossibilità oggettiva. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 165 cod. pen.
Norma che consente di subordinare la sospensione condizionale della pena a determinati obblighi (compresa la restituzione). La Corte rileva che l'impugnazione della legittimità di tale misura doveva essere effettuata con l'appello contro la sentenza di condanna, non con l'incidente di esecuzione.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Richiama il divieto di riclassificare un incidente di esecuzione come richiesta di rescissione del giudicato, per la diversa natura e funzione dei rimedi; la Corte sottolinea l'eterogeneità dei due strumenti.
Sezioni Unite, pronuncia n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
Stabilisce che le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del difensore non possono essere dedotte con l'incidente di esecuzione una volta passato in giudicato il provvedimento, essendo invece esperibile la rescissione del giudicato per le relative vicende di incolpevole mancata conoscenza.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di imporre somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Riferita per escludere che ricorrano condizioni per non irrogare la sanzione alla Cassa delle ammende; la Corte di cassazione ritiene non sussistenti le condizioni per escludere la condanna alla Cassa.
Massime di principio
- La legittimità delle condizioni imposte con la sospensione condizionale della pena (ad es. obblighi di restituzione) va impugnata con l'appello contro la sentenza di merito e non mediante incidente di esecuzione.
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale se il condannato non adempie agli obblighi imposti dalla sentenza passata in giudicato.
- Dubbi relativi a nullità processuali o all'incolpevole mancata conoscenza del processo, che incidono sul giudicato, richiedono la rescissione del giudicato e non l'incidente di esecuzione.
- Per ottenere un termine integrativo finalizzato all'adempimento di obblighi imposti in sentenza è necessario fornire prove concrete dell'impossibilità oggettiva o economica di adempiere; la semplice ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è di per sé sufficiente.
- Non è possibile trasformare una istanza presentata in sede di esecuzione in un diverso rimedio giurisdizionale (es. rescissione) per aggirare i limiti procedurali previsti dalla legge.
- Ricorsi privi di fondatezza o generici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende.
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