Cassazione Penale, Ordinanza n. 00364/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici e solo apparenti, perché consistenti nella pedissequa reiterazione delle doglianze già esaminate e respinte in appello, oltre che diretti a sollecitare una rilettura del merito delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità per estorsione aggravata in concorso. Con due motivi si contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità penale; tuttavia, le censure risultavano sostanzialmente coincidenti con quelle già formulate in appello e disattese, e miravano inoltre a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riproporre in modo pedissequo i motivi già devoluti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata alla sentenza impugnata; in difetto, i motivi sono solo apparenti e quindi inammissibili.
- È preclusa alla Corte di cassazione la rilettura del materiale probatorio e la rivalutazione del merito, quando la sentenza impugnata abbia già esposto in modo non illogico e giuridicamente corretto le ragioni della decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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