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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30865/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il notaio aveva impugnato un avviso di liquidazione relativo all'atto da lui rogato, con cui una società aveva ceduto un credito a un'altra società. In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello l'Agenzia delle Entrate aveva ottenuto riforma della decisione. Nel giudizio di secondo grado il contribuente aveva chiesto la cessazione della materia del contendere, deducendo che la società coobbligata aveva provveduto al pagamento dell'intera imposta con interessi tramite compensazione; l'Ufficio aveva contestato l'esistenza del credito IVA utilizzato in compensazione. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla solidarietà e sull'onere della prova, nonché omesso esame di fatti decisivi, sostenendo di aver provato l'estinzione del debito con F24 ed estratto di ruolo e che spettasse all'Agenzia dimostrare l'inesistenza del credito compensato tramite atto di recupero; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione, questione che assumeva riproposta in appello; 3) violazione dell'art. 27 TUR, sostenendo che l'atto era sottoposto a condizione sospensiva dell'effettivo pagamento del prezzo e che quindi dovesse applicarsi il regime del comma 4 e non quello ritenuto dall'Ufficio e dalla CTR.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché la dichiarazione di compensazione non equivale a pagamento e non prova di per sé l'estinzione dell'obbligazione: per produrre effetto estintivo è necessario che sussistano i presupposti legali della compensazione, inclusa la certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito, requisiti che vengono meno se il credito è contestato dall'Agenzia. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il ricorrente non aveva trascritto né specificamente indicato il contenuto dell'atto processuale in cui la questione sul difetto di motivazione sarebbe stata riproposta in appello, in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, affermando che alla cessione onerosa di credito si applica l'art. 27, comma 3, TUR, poiché la condizione dipendente dal pagamento del prezzo è meramente potestativa e non la condizione sospensiva di cui al comma 4. La decisione impugnata è stata quindi confermata, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1260 c.c.

    richiamato solo come titolo civilistico dell'atto di cessione oggetto di tassazione.

  • art. 1292 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di solidarietà/obbligazione, ma non ritenuto decisivo per l'esito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova: il contribuente che allega l'estinzione del debito deve provarne i presupposti.

  • art. 1243 c.c.

    la compensazione legale produce effetto estintivo solo se i debiti sono liquidi ed esigibili, oltre che certi nei termini richiamati dalla Corte.

  • art. 27 DPR 131/1986

    è la norma decisiva sulla tassazione degli atti sottoposti a condizione; la Corte applica il comma 3 alla cessione onerosa di credito con condizione meramente potestativa e esclude il comma 4.

  • art. 6 tariffa allegata al DPR 131/1986

    richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, ma la Corte ritiene corretta l'applicazione dell'art. 27 TUR nel senso del comma 3.

  • art. 360 c.p.c.

    indicati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per sostenere la nullità della sentenza per omessa pronuncia/motivazione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 118 c.p.c.

    richiamato con l'art. 132 c.p.c. per la dedotta carenza motivazionale.

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte lo richiama per affermare che il ricorso per cassazione deve contenere specifica trascrizione e localizzazione degli atti processuali rilevanti.

  • art. 1, comma 421, L. 311/2004

    invocato dal ricorrente in relazione al recupero del credito IVA asseritamente inesistente.

  • art. 27, commi 16-20, D.L. 185/2008

    richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina del recupero del credito IVA contestato.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    applicato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La mera dichiarazione di voler compensare un debito tributario con un controcredito non prova, da sola, l'estinzione dell'obbligazione: l'effetto estintivo della compensazione legale richiede la dimostrazione dei presupposti di legge, in particolare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito opposto.
  • Se il controcredito è contestato dall'Amministrazione finanziaria, viene meno il requisito della liquidità e non può ritenersi perfezionata la compensazione legale con effetti estintivi del debito tributario.
  • L'estratto di ruolo e il modello F24 possono provare il fatto storico della compensazione dichiarata o della posizione contabile, ma non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'effettiva estinzione del debito fiscale quando sia contestata l'esistenza del credito utilizzato in compensazione.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure che presuppongono l'esame di atti processuali devono essere autosufficienti: il ricorrente deve trascrivere il contenuto essenziale dell'atto rilevante e indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • In tema di imposta di registro, la cessione onerosa di credito è soggetta al regime del comma 3 dell'art. 27 TUR quando la condizione dipende dalla volontà dell'acquirente o del creditore; non si applica il comma 4 per una condizione meramente potestativa come il pagamento del prezzo.
  • rami:[

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damno

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