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Sentenza

Sentenza n. 974/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla rideterminazione in parte qua dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, e 1911, comma III, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66; per la condanna dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti all'esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo nella base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto a quello dell'effettivo pagamento.

Giustizia amministrativa202300123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: liquidazione del trattamento di fine servizio senza inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare pensionato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, ex appartenente alla Guardia di Finanza cessato dal servizio a domanda all'età di 58 anni, con 37 anni di servizio utile ai fini del TFS, ha contestato il prospetto di liquidazione che non aveva computato nella base del trattamento di fine servizio i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Ha dedotto che il beneficio spetta anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare cessato a domanda, purché siano maturati 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, e che il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale. L'INPS ha sostenuto che il beneficio presuppone la presentazione della domanda entro il 30 giugno dell'anno in cui maturano entrambi i requisiti e che il ricorrente non aveva documentato il rispetto di tale termine. In subordine, l'Istituto ha chiesto che sulle somme eventualmente riconosciute fossero liquidati soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo, ordinando all'INPS di provvedere. Ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applichi anche alla Guardia di Finanza e che il comma 2 preveda una fattispecie aggiuntiva rispetto a quella del comma 1, consentendo il riconoscimento del beneficio anche in caso di cessazione volontaria, quando siano maturati 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale né costituisce condizione per il collocamento a riposo: serve esclusivamente a consentire la decorrenza del collocamento dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda il calcolo della base pensionabile e non esclude il computo dei sei scatti nel TFS. Sulle somme dovute spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. Le spese sono state integralmente compensate per la pregressa non univocità degli orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    Al personale della Polizia di Stato ... e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate ... sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento

    Il beneficio dei sei scatti si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare e, al ricorrere dei requisiti di età e servizio, anche a chi cessa dal servizio a domanda. Il termine del 30 giugno per la domanda non è decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387

    Conferma l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile

    La disposizione riguarda esclusivamente il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS né esclude il beneficio dei sei scatti previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Sulle somme dovute a titolo di riliquidazione del TFS spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compreso quello della Guardia di Finanza, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.
  • La cessazione dal servizio a domanda non esclude il beneficio dei sei scatti quando il dipendente abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, trattandosi di una fattispecie aggiuntiva e concorrente rispetto a quella della cessazione per età, inabilità o decesso.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale e il suo mancato rispetto non comporta la perdita dei sei scatti; esso serve a determinare la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l'attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modifica il distinto regime di calcolo del TFS fondato sull'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • Sulle somme dovute per la riliquidazione del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, nei limiti previsti dalla normativa speciale sui crediti previdenziali.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

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