Sentenza n. 1352/2026 - Napoli, Sezione 5
PER L'OTTEMPERANZA del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 1019/2025 del Tribunale di Napoli Nord - Sez. Lavoro, pubblicata in data 3/03/2025 e notificata in data 7/03/2025 in copia conforme anche ai fini dell'esecuzione forzata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della docente alla carta elettronica del docente per due annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero il 7 marzo 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente, in relazione a contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per due annualità, con conseguente attribuzione di un buono elettronico complessivo di euro 1.000,00, oltre alle spese processuali. La ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento dell’amministrazione, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e la notificazione del titolo esecutivo. Ha inoltre evidenziato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo la condanna del Ministero all’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che era stata notificata all’amministrazione e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In mancanza di prova dell’adempimento, il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, disponendo il deposito della prova dell’adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. È stato nominato sin da subito un commissario ad acta, individuato nel responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Il commissario dovrà intervenire, entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero, ponendo in essere tutti gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato, inclusi allocazione della somma in bilancio, impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 per le spese del giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di proporre il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l’azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il giudice ritiene rispettato anche il termine processuale applicabile al rito camerale dell’ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso consente di procedere nell’ambito dell’ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto dalla sentenza del giudice ordinario.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale presso la quale opera il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., quando la decisione imponga all’amministrazione un obbligo di conformarsi al giudicato.
- L’accertato passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 consentono di attivare l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione in sede di ottemperanza.
- In assenza di prova dell’adempimento, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, assegnando un termine per provvedere e imponendo il deposito della documentazione comprovante l’adempimento.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile quando persista l’inerzia dell’amministrazione; il commissario può essere incaricato di compiere tutti gli atti contabili e amministrativi necessari al pagamento, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’amministrazione e il commissario adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
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