Sentenza del 17/01/2017 n. 36 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
PROCESSO TRIBUTARIO - atto di riscossione - questione di merito - concessionario -sgravio del ruolo - evento estraneo alla sua sfera - "soccombenza virtuale" - sussiste - spese processuali - comunque dovute
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento di euro 96.559,50. Nel corso del giudizio l'Agenzia delle Entrate aveva disposto lo sgravio, determinando la cessazione della materia del contendere. Il giudice di primo grado aveva compensato le spese con la generica motivazione dell'esistenza di "giusti motivi". Il contribuente ha impugnato tale statuizione, sostenendo che, secondo il principio della soccombenza virtuale, le spese dovessero essere poste a carico di Equitalia, poiché lo sgravio era intervenuto dopo la notificazione della cartella e aveva sostanzialmente riconosciuto la fondatezza della contestazione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza limitatamente alle spese. Ha ritenuto illegittima la compensazione non adeguatamente motivata e ha applicato il principio generale della soccombenza virtuale: in caso di cessazione della materia del contendere per sgravio, le spese devono gravare sulla parte che ha reso necessario il giudizio. Equitalia, pur non avendo adottato lo sgravio, avrebbe potuto chiamare in causa l'ente impositore, titolare del credito tributario; non avendolo fatto, non poteva sottrarsi alla condanna alle spese. Equitalia Nord S.p.A. è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese richiede presupposti specifici e adeguata motivazione.
La regola generale è che le spese seguano la soccombenza; la compensazione costituisce un'eccezione e non può essere disposta con una motivazione meramente apparente o generica.
Art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Le spese del giudizio estinto [...] e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere restavano a carico della parte che le aveva anticipate.
La disposizione, nella parte relativa ai casi di cessazione della materia del contendere diversi dalle definizioni agevolate previste dalla legge, è stata dichiarata incostituzionale; in tali ipotesi si applica quindi il principio generale della soccombenza.
Art. 3 Costituzione
Principio di uguaglianza.
La Corte costituzionale ha ritenuto contrario all'art. 3 Cost. lasciare automaticamente le spese a carico di chi le aveva anticipate anche quando la cessazione della materia del contendere dipendeva da circostanze diverse da una definizione legislativa delle pendenze.
Sentenza Corte costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui prevedeva il mantenimento delle spese a carico di chi le aveva anticipate nei casi ordinari di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando il giudizio tributario si estingue perché l'ente impositore annulla o sgrava la pretesa, il giudice deve valutare la soccombenza virtuale, individuando la parte la cui condotta ha reso necessario il processo.
- La compensazione delle spese non può essere motivata con formule generiche come "giusti motivi"; occorre indicare circostanze concrete e specifiche che giustifichino la deroga al principio della soccombenza.
- Se la controversia riguarda il merito del tributo, la responsabilità sostanziale fa capo all'ente titolare del credito, ma l'agente della riscossione che è stato convenuto deve attivarsi per chiamare in causa tale ente se intende evitare di sostenere le spese.
- L'agente della riscossione non è automaticamente esonerato dalle spese solo perché lo sgravio è stato disposto dall'ente impositore e per una circostanza estranea alla sua sfera di azione.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe chiedere espressamente la condanna alle spese secondo soccombenza virtuale e documentare che l'annullamento o lo sgravio è intervenuto dopo l'avvio del giudizio.
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