Cassazione Penale, Sentenza n. 21093/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bologna (29/06/2022) che aveva confermato la condanna per il reato di truffa, deducendo la nullità della pronuncia per violazione dell'art. 420 ter c.p.p.: sosteneva di essere stato dichiarato assente dall'udienza di appello nonostante avesse tempestivamente manifestato la volontà di comparire e si trovasse detenuto per la causa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e inammissibile (art. 606, comma terzo, c.p.p.). Ha valorizzato che il ricorrente risultava ristretto per altra causa (non per il procedimento in esame) e che la richiesta di partecipare all'udienza era stata trasmessa il 17 giugno, oltre il termine perentorio previsto (scadenza 14 giugno) dall'art. 23-bis, comma 4, D.L. 137/2020; pertanto non sussisteva obbligo di traduzione e la Corte di appello aveva correttamente trattato il procedimento per iscritto in assenza dell'imputato. Conseguentemente la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 420 ter c.p.p.
Richiamato dal ricorrente quale norma la cui violazione avrebbe determinato la nullità della sentenza per essere stato dichiarato assente; la Corte ha ritenuto che dagli atti non emerga una violazione e che, quindi, la doglianza non sia fondata.
D.L. 137/2020, art. 23-bis comma 4
La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza
La Corte ha applicato la norma in modo rigoroso: il termine è perentorio; la richiesta di partecipazione per la data del 29/06/2022 doveva essere inoltrata entro il 14/06/2022. Poiché la richiesta è pervenuta il 17/06/2022 (3 giorni dopo), non è sorto l'obbligo di disporre la traduzione e la Corte d'appello ha potuto procedere per trattazione scritta in assenza dell'imputato.
art. 606, comma terzo, c.p.p.
Norma invocata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione per carenza di conducenza rispetto alle circostanze processuali e per manifesta infondatezza delle doglianze.
art. 616 c.p.p.
Fondamento normativo per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha quantificato equitativamente la somma in euro 3.000,00 in considerazione dei profili di colpa del ricorso.
Massime di principio
- La richiesta di partecipazione all'udienza d'appello deve essere presentata entro il termine perentorio previsto dalla normativa applicabile; il mancato rispetto del termine può legittimare la trattazione scritta e l'assenza dell'imputato.
- La mera dichiarazione di volontà di partecipare all'udienza non è sufficiente se trasmessa oltre il termine perentorio o se non dimostra che l'imputato era detenuto per lo stesso procedimento: occorre che dagli atti emerga la correlazione con la causa in cui si chiede la traduzione.
- Se l'imputato è detenuto per altra causa, non sussiste automaticamente l'obbligo di traduzione per l'appello relativo a diverso procedimento; bisogna provare che la detenzione concerne la medesima vicenda.
- Le doglianze processuali che risultano manifestamente infondate o prive di rilevanza rispetto alle circostanze possono essere dichiarate inammissibili dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- La parte che propone ricorso infondato o tardivo può essere condannata al pagamento delle spese e a somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.); è importante che il difensore osservi scrupolosamente termini e modalità di deposito/trasmissione.
- In situazioni analoghe è consigliabile che il difensore: 1) verifichi immediatamente la scadenza dei termini perentori; 2) provveda alla trasmissione tramite i canali ufficiali prima della scadenza; 3) documenti chiaramente la detenzione riferita al procedimento interessato se si chiede la traduzione.
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