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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21093/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bologna (29/06/2022) che aveva confermato la condanna per il reato di truffa, deducendo la nullità della pronuncia per violazione dell'art. 420 ter c.p.p.: sosteneva di essere stato dichiarato assente dall'udienza di appello nonostante avesse tempestivamente manifestato la volontà di comparire e si trovasse detenuto per la causa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e inammissibile (art. 606, comma terzo, c.p.p.). Ha valorizzato che il ricorrente risultava ristretto per altra causa (non per il procedimento in esame) e che la richiesta di partecipare all'udienza era stata trasmessa il 17 giugno, oltre il termine perentorio previsto (scadenza 14 giugno) dall'art. 23-bis, comma 4, D.L. 137/2020; pertanto non sussisteva obbligo di traduzione e la Corte di appello aveva correttamente trattato il procedimento per iscritto in assenza dell'imputato. Conseguentemente la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Sentenza a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 420 ter c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente quale norma la cui violazione avrebbe determinato la nullità della sentenza per essere stato dichiarato assente; la Corte ha ritenuto che dagli atti non emerga una violazione e che, quindi, la doglianza non sia fondata.

  • D.L. 137/2020, art. 23-bis comma 4

    La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza

    La Corte ha applicato la norma in modo rigoroso: il termine è perentorio; la richiesta di partecipazione per la data del 29/06/2022 doveva essere inoltrata entro il 14/06/2022. Poiché la richiesta è pervenuta il 17/06/2022 (3 giorni dopo), non è sorto l'obbligo di disporre la traduzione e la Corte d'appello ha potuto procedere per trattazione scritta in assenza dell'imputato.

  • art. 606, comma terzo, c.p.p.

    Norma invocata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione per carenza di conducenza rispetto alle circostanze processuali e per manifesta infondatezza delle doglianze.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento normativo per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha quantificato equitativamente la somma in euro 3.000,00 in considerazione dei profili di colpa del ricorso.

Massime di principio

  • La richiesta di partecipazione all'udienza d'appello deve essere presentata entro il termine perentorio previsto dalla normativa applicabile; il mancato rispetto del termine può legittimare la trattazione scritta e l'assenza dell'imputato.
  • La mera dichiarazione di volontà di partecipare all'udienza non è sufficiente se trasmessa oltre il termine perentorio o se non dimostra che l'imputato era detenuto per lo stesso procedimento: occorre che dagli atti emerga la correlazione con la causa in cui si chiede la traduzione.
  • Se l'imputato è detenuto per altra causa, non sussiste automaticamente l'obbligo di traduzione per l'appello relativo a diverso procedimento; bisogna provare che la detenzione concerne la medesima vicenda.
  • Le doglianze processuali che risultano manifestamente infondate o prive di rilevanza rispetto alle circostanze possono essere dichiarate inammissibili dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • La parte che propone ricorso infondato o tardivo può essere condannata al pagamento delle spese e a somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.); è importante che il difensore osservi scrupolosamente termini e modalità di deposito/trasmissione.
  • In situazioni analoghe è consigliabile che il difensore: 1) verifichi immediatamente la scadenza dei termini perentori; 2) provveda alla trasmissione tramite i canali ufficiali prima della scadenza; 3) documenti chiaramente la detenzione riferita al procedimento interessato se si chiede la traduzione.

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