Cassazione Civile, Ordinanza n. 22899/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto la segnalazione di errore materiale e ha disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 33826/2024, sostituendo l'indicazione "Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo" con "Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise". Non vi è stata una decisione sul merito della controversia tributaria originaria, ma solo la rettifica formale del provvedimento precedente.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La pronuncia riguarda non il merito della lite tributaria, ma la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Dalla comunicazione di cancelleria risulta che, nell'ordinanza n. 33826/2024, era stato indicato per errore il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, mentre la sentenza impugnata proveniva dalla CTR del Molise n. 149/2021. L'Agenzia delle Entrate, ricorrente nel giudizio in esame, ha quindi chiesto la rettifica del dispositivo per far coincidere il giudice di rinvio con quello territorialmente competente, cioè la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise. La Corte ha rilevato che si trattava effettivamente di un mero errore materiale e che il riferimento corretto era al Molise.
Massime di principio
- L'errore materiale nel dispositivo di una sentenza o ordinanza è emendabile quando dal contenuto complessivo del provvedimento risulti in modo univoco la volontà del giudice e l'inesatta indicazione sia frutto di mera svista.
- La correzione dell'errore materiale deve limitarsi a rendere il dispositivo coerente con gli elementi già presenti nel provvedimento, senza alterarne la sostanza decisoria.
- Quando l'indicazione del giudice di rinvio è incoerente con l'indicazione della sentenza impugnata riportata nel frontespizio del provvedimento, la rettifica può essere disposta per riallineare il dispositivo al corretto giudice ad quem.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22864/2025 del 08/08/2025
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22865/2025 del 08/08/2025
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22866/2025 del 08/08/2025
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22870/2025 del 08/08/2025
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22874/2025 del 08/08/2025
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22878/2025 del 08/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →