Cassazione Penale, Sentenza n. 6335/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per estorsione pluriaggravata sostenendo: 1) insufficiente prova circa il ruolo di "mandante", poiché l'accusa si fonderebbe su dichiarazioni del coimputato Bentornato e su messaggi/intercettazioni ritenuti non univoci e privi di riscontri esterni; Bentornato avrebbe inoltre escluso il coinvolgimento del Giampà affermando di aver agito autonomamente; 2) errata applicazione dell'aggravante "mafiosa" (art. 416-bis e art. 629 c.p.), deducendo che non vi sarebbe stata una condotta esteriorizzata di avvalimento mafioso né minacce esplicite tali da integrare la intimidazione mafiosa, e che la cosca sarebbe in gran parte disarticolata; 3) doveva essere riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 62 n.4 c.p. per la tenuità del danno e applicate le attenuanti generiche per adeguare la pena. Il ricorso denuncia altresì vizi di motivazione e violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p.
La decisione
La Corte (Cassazione) ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il compendio probatorio adeguato e congruamente valutato dai giudici di merito: le dichiarazioni della persona offesa, le intercettazioni e i messaggi whatsapp hanno configurato prova idonea a dimostrare il mandato e il ruolo del ricorrente, mentre la versione difensiva del Bentornato è stata ritenuta inverosimile. La Corte ha affermato inoltre che l'aggravante mafiosa può sussistere anche in assenza di minacce esplicite se la richiesta di "protezione" in un territorio in cui è radicata l'organizzazione mafiosa ha contenuto intimidatorio e richiama la forza del vincolo associativo; le attenuanti invocate sono state respinte. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che le intercettazioni a cui non ha partecipato l'imputato possono costituire prova diretta senza bisogno di riscontri esterni; se valutate come indizi richiedono gravità, precisione e concordanza, secondo quanto disposto dall'art. 192, comma 2 c.p.p.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente con riferimento a vizi di motivazione e di motivazione della sentenza impugnata; la Corte di legittimità ha ritenuto infondate le censure che chiedevano una rivalutazione del compendio probatorio.
art. 629 cod. pen.
Definisce il reato di estorsione: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi materiali e l'effetto intimidatorio, anche in assenza di minacce esplicite, alla luce del contesto mafioso e del ruolo del ricorrente.
art. 416-bis cod. pen.
Usata come parametro per l'aggravante: la Corte ha interpretato il concetto di "avvalersi" di modalità mafiose in senso ampio, comprendendo condotte che sfruttano la reputazione e la forza intimidatoria del sodalizio anche senza minacce esplicite, nonché la finalità di agevolare l'associazione.
art. 62 n.4 cod. pen.
Invocata dal ricorrente per la tenuità del danno; la Corte ha ritenuto la censura generica e ha ritenuto incompatibile la qualificazione di tenue alla presenza delle aggravanti mafiose e del contesto intimidatorio.
art. 62-bis cod. pen.
Riferita in materia di recidiva; la sentenza considera la recidiva specifica come elemento aggravante della posizione personale del ricorrente.
Massime di principio
- Le intercettazioni e i messaggi possono costituire prova diretta anche in assenza di riscontri esterni se il giudice li valuta in modo motivato; se trattati come indizi richiedono gravità, precisione e concordanza.
- L'aggravante "mafiosa" non richiede necessariamente una minaccia esplicita: in territori con radicamento mafioso la richiesta di "protezione" o il richiamo alla possibile reazione di terzi può integrare il metodo mafioso e la finalità di agevolare l'associazione.
- Le dichiarazioni di coimputati possono essere ritenute inverosimili e valutate criticamente se contrastano con altri elementi probatori (intercettazioni, messaggi, dichiarazioni della vittima).
- La sussistenza di aggravanti rilevanti (es. metodo mafioso, finalità di agevolare l'associazione, recidiva) rende difficoltosa l'applicazione delle attenuanti per tenuità del danno o delle attenuanti generiche.
- In Cassazione i motivi che chiedono una rivalutazione complessiva del compendio probatorio sono spesso inammissibili: il controllo è limitato ai vizi di diritto e di motivazione non giustificanti una nuova valutazione dei fatti.
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