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Sentenza

Sentenza n. 457/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma, Sezione lavoro, n. 458 del 13 luglio 2023 e della sentenza del TAR Parma n. 510 del 21 novembre 2025, che aveva accolto la prima domanda di ottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Parma, Sezione lavoro, n. 458 del 13 luglio 2023, notificata per l’esecuzione il 17 luglio 2023, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente ex art. 1, comma 121, della l. 107/2015. Il TAR, con sentenza n. 510 del 21 novembre 2025, aveva già ordinato l’esecuzione entro 90 giorni e nominato commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico, con ulteriori 60 giorni per provvedere in caso di inerzia. Poiché né il Ministero né il commissario avevano eseguito il giudicato, il ricorrente ha proposto reclamo ex art. 114, commi 4 e 6, c.p.a., chiedendo: la sostituzione del commissario con il Prefetto di Parma; una penalità di mora di 100 euro per ogni giorno di ritardo; la trasmissione degli atti alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica; la condanna alle spese della nuova fase.

La decisione

Il reclamo è accolto. Considerata la persistente inerzia tanto dell’Amministrazione quanto del commissario già nominato, il TAR lo sostituisce con il Prefetto di Parma, con facoltà di delega, incaricandolo di eseguire entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza i giudicati e di provvedere al pagamento di 2.500 euro a titolo di capitale della carta docente, delle spese dei precedenti giudizi (1.000 euro per la fase civile e 1.200 euro per l’ottemperanza, salvo pagamento) e delle spese della fase di reclamo, nella misura liquidata in dispositivo. Accoglie la richiesta di penalità di mora, ma non nella misura giornaliera di 100 euro domandata: ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la quantifica in misura pari agli interessi legali sulle somme ancora dovute, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’effettivo adempimento, spontaneo o sostitutivo. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per i profili di danno erariale e alla Procura della Repubblica di Roma per gli eventuali profili di responsabilità penale. Condanna il Ministero a pagare le spese di questa ulteriore fase, liquidate in 900 euro oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; DETTA PENALITÀ NON PUÒ CONSIDERARSI MANIFESTAMENTE INIQUA QUANDO È STABILITA IN MISURA PARI AGLI INTERESSI LEGALI

    Nell’ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme, il giudice può fissare la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute; tale misura non è manifestamente iniqua. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e, nel caso deciso, termina con l’adempimento effettivo.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Parte ricorrente è stata costretta, in questa situazione di grave e “duplice” violazione del giudicato (civile-GL e amministrativo-Tar), a presentare al giudice dell’ottemperanza RECLAMO, ex art. 114, commi 6 e 4 del cpa, depositato il 9.7.2026

    Il reclamo è utilizzabile nella fase di ottemperanza per reagire alla mancata esecuzione degli ordini giudiziali e sollecitare misure attuative, compresa la sostituzione del commissario inerte.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    la sentenza del Tribunale di Parma – SEZIONE LAVORO n. 458 del 13/07/2023, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente la c.d. carta docente di cui all’art. 1 comma 121 della L. 107/2015, con condanna alle spese del giudizio.

    La disposizione costituisce il fondamento del credito per la carta docente riconosciuto dal giudicato civile e posto in esecuzione nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione e il commissario ad acta rimangono entrambi inerti nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può sostituire il commissario e affidare a un nuovo ausiliario l’adozione degli atti necessari all’integrale esecuzione, fissando un termine per provvedere.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme ancora dovute; tale misura non è manifestamente iniqua e la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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