Sentenza n. 331/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previa concessione di misure cautelari, del provvedimento della Questura di -OMISSIS- Cat. -OMISSIS-di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo n. -OMISSIS- rilasciata dalla Questura di -OMISSIS- in data 18/7/2022, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo, fondata su un ammonimento del Questore per atti persecutori e su un divieto prefettizio di detenzione di armi
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 1, 3 e 10 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, sviamento, irrazionalità, contraddittorietà e difetto di motivazione. Ha sostenuto che l’ammonimento ex art. 8 l. n. 38/2009 non fosse assimilabile a una condanna penale o all’ammonizione di polizia prevista dal T.U.L.P.S.; che, essendo incensurato, non ricorressero i presupposti per la revoca; che l’amministrazione non avesse fornito una valutazione analitica sulla sua affidabilità nell’uso delle armi e avesse illegittimamente operato un automatismo tra ammonimento e revoca. Ha inoltre dedotto la violazione della partecipazione procedimentale e del contraddittorio, in relazione agli artt. 1, 3, 7, 10 e 10-bis l. n. 241/1990, all’art. 41 CDFUE e all’art. 8 CEDU, lamentando l’omessa valutazione della memoria difensiva e l’utilizzo, nel provvedimento finale, del successivo divieto prefettizio di detenzione delle armi, non indicato nella comunicazione di avvio del procedimento. È stato altresì invocato il principio di proporzionalità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto che, al momento dell’adozione della revoca, l’ammonimento del Questore ex art. 8 l. n. 38/2009 e il divieto prefettizio di detenzione delle armi fossero validi ed efficaci, nonostante fossero stati impugnati, e quindi utilizzabili quali presupposti di ulteriori provvedimenti di polizia. L’eventuale annullamento dei provvedimenti presupposti avrebbe potuto incidere sul provvedimento conseguente, ma i relativi ricorsi sono stati contestualmente respinti. Il Collegio ha riconosciuto alle Questure il compito di valutare l’affidabilità dei soggetti titolari o richiedenti autorizzazioni di polizia relative alle armi e ha ritenuto non illogica né arbitraria la valutazione compiuta nella specie. La censura relativa alla mancata indicazione del divieto prefettizio nella comunicazione di avvio non è stata ritenuta decisiva, poiché l’ammonimento costituiva autonomo e autosufficiente fondamento della revoca. È stata respinta anche la doglianza sull’omessa valutazione della memoria difensiva, poiché, secondo il giudice, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Nel merito, il TAR ha affermato che l’ammonimento per atti persecutori, quando i fatti comprendano minacce all’incolumità fisica, dimostra l’inaffidabilità del destinatario nell’uso delle armi e giustifica la revoca della licenza, in combinazione con il divieto prefettizio di detenzione. Non è stato ravvisato un automatismo illegittimo, ma una deduzione logica fondata sulla disciplina del T.U.L.P.S. e sulla necessità di evitare che un soggetto destinatario di un divieto di detenzione continui a beneficiare di un titolo abilitativo al porto d’armi. Il principio di proporzionalità è stato ritenuto non decisivo, poiché l’autorizzazione può essere conservata o revocata, senza possibilità di graduazione intermedia.
Norme richiamate
art. 8 l. n. 38/2009
L’ammonimento del Questore per atti persecutori, ove riferito anche a minacce all’incolumità fisica, può concorrere a fondare il giudizio di inaffidabilità del destinatario nell’uso delle armi.
art. 11 T.U.L.P.S.
La disciplina delle autorizzazioni di polizia costituisce il quadro normativo di riferimento per la valutazione dei presupposti ostativi e discrezionali al rilascio o alla conservazione del titolo.
art. 39 T.U.L.P.S.
La norma consente l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza sulla detenzione delle armi e concorre a escludere la possibilità che un soggetto destinatario di un divieto di detenzione mantenga un titolo abilitativo al porto d’armi.
art. 43 T.U.L.P.S.
Il porto d’armi non può essere rilasciato o mantenuto quando il soggetto non offra affidamento sul corretto uso delle armi; tale requisito può essere valutato sulla base dell’ammonimento e delle concrete condotte persecutorie.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione del provvedimento di revoca è sufficiente quando espone elementi idonei a fondare il giudizio di inaffidabilità, anche mediante il richiamo a provvedimenti presupposti validi ed efficaci.
artt. 7, 10 e 10-bis l. n. 241/1990
L’eventuale carenza partecipativa non determina l’annullamento quando il provvedimento si fonda anche su altra ragione autonoma e autosufficiente e il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Il giudice richiama sostanzialmente la regola per cui il provvedimento non è annullabile quando, per la natura vincolata dell’esito, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, pur senza indicare espressamente la disposizione nel testo.
art. 8 CEDU
Il richiamo alla disposizione non conduce, nel caso concreto, a escludere la legittimità della revoca del titolo di polizia.
art. 41 CDFUE
Il richiamo al diritto a una buona amministrazione non impedisce la revoca quando l’amministrazione abbia fondato il provvedimento su presupposti validi e su una valutazione non illogica dell’affidabilità.
Massime di principio
- Un ammonimento del Questore ex art. 8 l. n. 38/2009 non determina necessariamente, in via automatica, ogni conseguenza in materia di armi; tuttavia, quando gli atti persecutori comprendano minacce all’incolumità fisica, esso può fondare il giudizio di inaffidabilità del destinatario nell’uso delle armi ai sensi degli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S.
- Un provvedimento amministrativo può legittimamente fondarsi su un atto presupposto che, al momento della sua adozione, sia valido ed efficace, anche se impugnato; l’eventuale successivo annullamento dell’atto presupposto può incidere sul provvedimento consequenziale, ma non ne determina automaticamente l’illegittimità originaria.
- Quando il provvedimento amministrativo si fonda su più ragioni autonome e autosufficienti, la resistenza di una sola di esse alle censure è sufficiente a sostenere la legittimità dell’atto e a rendere non decisiva l’eventuale illegittimità delle altre ragioni.
- La mancata indicazione, nella comunicazione di avvio del procedimento, di un elemento sopravvenuto non comporta l’annullamento della revoca quando un diverso presupposto già noto e autonomamente sufficiente giustifichi il medesimo esito e il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
- La presenza di un divieto di detenzione di armi è incompatibile con la conservazione di una licenza di porto d’armi, poiché l’ordinamento non può consentire il mantenimento di un titolo abilitativo al porto a chi non può legittimamente detenere armi.
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