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Sentenza

Sentenza n. 430/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento: - della Determina della Camera di Commercio di Reggio RI/PRA/2025/16476/800 del 29 luglio 2025, comunicata in data 05.08.2025, avente ad oggetto Rifiuto iscrizione dati REA; - di tutti gli atti presupposti, collegati connessi e conseguenziali, ivi compresa la comunicazione CCIAA di motivi ostativi del 09.07.2025;

Giustizia amministrativa202500604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Camera di Commercio di iscrizione di dati al REA relativi all'avvio dell'attività di gestione di uno stabilimento balneare, motivato dalla mancata allegazione di un atto di cessione di ramo d'azienda

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego con cui la Camera di Commercio ha respinto l'istanza di iscrizione dei dati relativi all'avvio, con decorrenza dal 30 maggio 2025, dell'attività di gestione di uno stabilimento balneare presso un'area demaniale marittima oggetto di concessione intestata a una diversa società. La ricorrente era stata autorizzata dal Comune a subentrare nella concessione, ma tale autorizzazione è stata successivamente revocata. Il diniego camerale, motivato per relationem al preavviso di rigetto, richiedeva l'allegazione di un atto di cessione d'azienda, considerato necessario in ragione dell'indicazione di avvio dell'attività per subingresso, nonché la prova della rettifica della pratica SUAP. La società ha dedotto plurimi motivi di illegittimità, insistendo sulla possibilità di iscrivere i dati richiesti; il Comune ha sostenuto la correttezza del diniego per la mancata dimostrazione della stipula dell'atto di cessione del ramo d'azienda previsto dall'autorizzazione al subingresso. La società controinteressata ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la devoluzione della controversia al giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare i motivi di merito. Ha rilevato che le controversie relative all'iscrizione o alla mancata iscrizione di un'impresa nel Registro delle Imprese, nonché alle iscrizioni o annotazioni dei dati comunicati, anche in variazione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. La Camera di Commercio, in tali attività, svolge una funzione meramente accertativa dell'esistenza dei requisiti di legge, di natura vincolata e priva di discrezionalità amministrativa. Il processo può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti processuali secondo tale disposizione. Le spese sono state integralmente compensate, anche perché l'atto impugnato indicava erroneamente il giudice amministrativo quale autorità giurisdizionale competente.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    entro il termine di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a. con gli effetti ivi previsti

    La declinatoria di giurisdizione consente la riassunzione del processo davanti al giudice ordinario entro il termine previsto, con conservazione degli effetti processuali stabiliti dalla norma.

  • art. 9 d.l. n. 7/2007

    comunicazione unica ex art. 9 DL n. 7/2007

    La disposizione è richiamata quale base della comunicazione unica contenente i dati relativi all'avvio dell'attività, ma non costituisce la ragione decisiva della pronuncia sulla giurisdizione.

  • art. 2556 c.c.

    atto di cessione di azienda stante invio che prevede avvio attività per subingresso

    È richiamato in relazione alla necessità, sostenuta dall'amministrazione, di dimostrare la stipula di un atto di cessione del ramo d'azienda; la sentenza non esamina nel merito tale questione.

Massime di principio

  • Le controversie aventi a oggetto l'iscrizione o la mancata iscrizione di un'impresa nel Registro delle Imprese o nel REA, nonché l'iscrizione o l'annotazione dei dati comunicati, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • L'attività della Camera di Commercio relativa alla verifica dei presupposti per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle Imprese o nel REA ha natura meramente accertativa e vincolata, non comportando esercizio di discrezionalità amministrativa; le controversie su tale attività non rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice amministrativo.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, il processo può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a., con gli effetti conservativi stabiliti dalla disposizione.
  • L'erronea indicazione, nell'atto amministrativo impugnato, del giudice competente può giustificare la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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