Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26595/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando sostanzialmente il decreto del tribunale che aveva accolto l’opposizione della cessionaria e rigettato l’impugnazione dei creditori postergati. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di una procedura fallimentare di crediti ceduti da due banche a una società veicolo, relativi a diversi rapporti bancari, tra cui due mutui fondiari/ipotecari e conti correnti. Il giudice delegato aveva ammesso il credito da un mutuo fondiario recente in via ipotecaria e, quanto a un precedente mutuo fondiario, ne aveva dichiarato la nullità per superamento del limite di finanziabilità, ammettendo però in chirografo la sorte capitale residua ex art. 2033 c.c. Su opposizione e impugnazione ex art. 98 l.fall., il tribunale aveva accolto l’opposizione della cessionaria e rigettato l’impugnazione dei creditori postergati, ritenendo: inammissibili i documenti e le deduzioni tardive degli impugnanti; infondate le eccezioni di nullità/inopponibilità del mutuo recente; opponibili al fallimento i crediti da conto corrente; pienamente valido il mutuo fondiario precedente, con collocazione ipotecaria per sorte e interessi ex art. 2855 c.c. e chirografo per il residuo. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto sette motivi: omessa pronuncia sulle eccezioni e domande formulate con l’intervento nel giudizio di opposizione; omessa pronuncia sulla richiesta di esclusione del credito da mutuo qualificato come indebito; omessa rilevazione d’ufficio dei vizi di nullità del mutuo (difetto di causa, illiceità dei motivi, simulazione, carattere fraudolento e abusivo); motivazione apparente/contraddittoria sulla comune volontà di stipulare il mutuo fondiario; violazione delle regole sulle eccezioni revocatorie e sull’iscrizione ipotecaria; erronea ammissione dei crediti chirografari da conto corrente per asserita mancata prova delle condizioni contrattuali e della reciprocità; erronea pattuizione e decorrenza degli interessi di mora nei rapporti chirografari. La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, per difetto di autosufficienza o perché diretti a una rivalutazione del merito, precisando in particolare che il vizio di omessa pronuncia non riguarda mere allegazioni difensive e che le censure sul mutuo e sui rapporti bancari non superavano i limiti del sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    disciplina l’impugnazione dello stato passivo e delimita il thema decidendum rispetto alle domande e alle contestazioni svolte nei rispettivi atti introduttivi.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto a mere allegazioni o deduzioni difensive; serve la mancata decisione su domande o eccezioni in senso proprio.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato in relazione all’interesse ad agire e alla contestazione dell’ammissibilità delle difese spiegate dagli intervenienti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per motivazione apparente/contraddittoria, ma le censure sono state giudicate inammissibili o volte alla rivalutazione del merito.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno delle doglianze sulla motivazione e sul giusto processo, senza esito favorevole ai ricorrenti.

  • art. 38 TUB

    richiamato per il limite di finanziabilità del mutuo fondiario; il tribunale aveva dichiarato nullo il finanziamento eccedente ma la censura in cassazione non ha superato il vaglio di ammissibilità.

  • art. 2033 c.c.

    la sorte capitale residua del mutuo nullo era stata ammessa in chirografo come ripetizione di indebito.

  • art. 67 l.fall.

    richiamato in tema di eccezione revocatoria e inopponibilità, ma la Corte ha rilevato carenze di allegazione sul presupposto temporale e sulla specifica fattispecie revocatoria invocata.

  • art. 1421 c.c.

    invocato per la rilevabilità d’ufficio delle nullità, ma la Corte ha reputato assertiva la censura e non autosufficiente.

  • art. 1427 c.c.

    richiamato incidentalmente per l’ipotesi di annullamento in presenza di vizi del consenso, non decisivo nel caso.

  • art. 2855 c.c.

    il tribunale aveva riconosciuto la collocazione ipotecaria degli interessi del mutuo; la censura sulla mancanza della nota ipotecaria è stata giudicata nuova in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per asserito travisamento della prova, ma le doglianze sono state considerate tentativo di nuova valutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per la valutazione delle prove, ma la Corte ha escluso che si potesse chiedere una diversa lettura degli atti in sede di legittimità.

  • art. 69 l.fall.

    richiamato in tema di effetti degli interessi e di decorrenza rispetto alla procedura concorsuale.

  • art. 55 l.fall.

    richiamato insieme all’art. 69 l.fall. sulla disciplina degli interessi nei rapporti concorsuali.

  • art. 117 TUB

    richiamato per la forma scritta e le condizioni contrattuali nei rapporti bancari, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché volte al riesame del merito.

  • art. 1283 c.c.

    richiamato in tema di anatocismo/capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere probatorio, ma la Corte ha escluso che le doglianze fossero formulate nei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 95 l.fall.

    richiamato nella censura sull’ammissione al passivo e sulle eccezioni revocatorie.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione dello stato passivo, il creditore impugnante può contestare i crediti ammessi, ma non può ampliare il thema decidendum con contestazioni nuove o tardive su posizioni non devolute tempestivamente al giudice, salvo i limiti propri delle eccezioni ammissibili nel rito.
  • Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice omette di decidere su domande o eccezioni in senso proprio; non ricorre invece rispetto a semplici allegazioni, deduzioni difensive o rilievi istruttori generici.
  • Le questioni di nullità rilevabili d’ufficio devono emergere in modo specifico dagli atti e dai fatti allegati; la parte che le deduce in cassazione deve rispettare rigorosi oneri di specificità e autosufficienza, indicando con precisione il contenuto degli atti e il fatto decisivo trascurato.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o un diverso apprezzamento dei fatti di causa, salvo i limiti del vizio motivazionale nei ristretti termini oggi ammessi dall’art. 360 c.p.c.
  • L’eccezione revocatoria può essere sollevata dal creditore impugnante solo se siano allegati e provati tutti i presupposti della corrispondente azione, incluso il requisito temporale; non basta un richiamo generico alla revocabilità dell’atto o alla crisi del debitore.
  • Le doglianze relative a condizioni contrattuali bancarie, capitalizzazione, interessi e documentazione dei rapporti di conto corrente richiedono una puntuale indicazione delle specifiche violazioni e degli atti processuali rilevanti; altrimenti sono inammissibili perché tendono a ottenere un nuovo giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoMutuoConto correnteAnatocismo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.