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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00105/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (promissario acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare stipulato nel 2012 per la cessione di quote di una società, con versamento di una caparra di euro 55.000. Dopo che la promittente venditrice aveva comunicato il recesso, anche la promissaria acquirente aveva dichiarato il proprio recesso e chiesto il doppio della caparra. In primo grado la promissaria acquirente aveva agito con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo l'accertamento della propria non inadempienza, la declaratoria di nullità o illegittimità del recesso della controparte e la condanna al pagamento del doppio della caparra. La controparte aveva proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'inadempimento della promissaria acquirente all'obbligo di stipulare il definitivo e del proprio diritto a trattenere la caparra. Il Tribunale aveva respinto la domanda ex art. 1385 c.c. della promissaria acquirente, aveva dichiarato la risoluzione del preliminare ex art. 1453, comma 2, c.c. e aveva condannato la promittente venditrice a restituire la caparra di euro 55.000 con interessi, compensando le spese; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la promittente venditrice ha proposto sei motivi, ma il testo della decisione non ne riporta il contenuto specifico; la Corte ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nei termini, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, pur avendo la ricorrente dichiarato che la sentenza era stata notificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché la ricorrente, pur avendo indicato che la sentenza impugnata era stata notificata il 19 luglio 2024, non ha depositato nel termine di cui all'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. la copia autentica della sentenza con la relativa relata di notifica. La mancanza non è stata sanata dalla produzione successiva in memoria, né dal fatto che la relata non fosse nel fascicolo della controparte. La Corte ha ritenuto non verificabile altrimenti la tempestività del ricorso, essendo comunque decorso un termine superiore a quello breve di impugnazione. Ha inoltre respinto il richiamo alla giurisprudenza CEDU, ritenendo che l'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. sia compatibile con l'art. 6 CEDU. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese, oltre alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Indicato come rito con cui era stata introdotta la domanda di primo grado.

  • art. 1385 c.c.

    Richiamato con riferimento alla domanda della promissaria acquirente sul doppio della caparra.

  • art. 1453, comma 2, c.c.

    Richiamato per la dichiarazione di risoluzione del preliminare da parte del Tribunale.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La sua violazione, per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    È il termine breve di impugnazione che la dichiarazione di notificazione della sentenza fa decorrere.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La mancanza della relata non è sanabile con deposito successivo in memoria.

  • art. 6 CEDU

    La Corte esclude il contrasto tra l'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. e il diritto di accesso a un tribunale.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato in ragione della conformità tra proposta di definizione accelerata e decisione finale, come forma di responsabilità aggravata/abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il parametro del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, tale dichiarazione implica l'onere di depositare, nel termine di legge, la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione; la mancata produzione determina improcedibilità rilevabile d'ufficio.
  • L'improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. non è sanata dalla mancata contestazione del controricorrente né dal successivo deposito della relata con la memoria in vista della camera di consiglio, quando il documento non sia stato tempestivamente prodotto e non sia altrimenti nella disponibilità del giudice.
  • Se non è possibile verificare la tempestività del ricorso né tramite il deposito della relata né attraverso altri elementi processuali, e risulta comunque trascorso il termine breve di impugnazione, il ricorso va dichiarato improcedibile.
  • Le garanzie del giusto processo ex art. 6 CEDU operano in modo modulato nei diversi gradi di giudizio; nel giudizio di cassazione è legittima una disciplina processuale rigorosa volta a presidiare la funzione nomofilattica e la celerità del rito.
  • La decisione conforme alla proposta di definizione accelerata può giustificare la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., secondo una valutazione legale tipica di abuso del processo.
  • La dichiarazione di notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso è un fatto processuale che fa scattare l'onere di produrre la relata, poiché la parte si assume la responsabilità processuale della propria affermazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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