Cassazione Penale, Sentenza n. 3851/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione articolava due motivi. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché in termini non consentiti: mirava a una rivalutazione del materiale probatorio già valutato congruamente nei due gradi di merito e quindi costituiva una mera richiesta di riconsiderazione del fatto, materia non sindacabile in sede di legittimità secondo la giurisprudenza consolidata. Il primo motivo è stato ritenuto fondato: il capo di imputazione contestava la violazione dell'obbligo di soggiorno derivante da misura di prevenzione (art. 75 D.Lgs. 159/2011), ma l'obbligo di soggiorno era già stato revocato con provvedimento del 19/02/2016, antecedente alla condotta contestata. Pertanto la fattispecie non poteva integrare la norma aggravata (comma secondo) ma, al più, la contravvenzione del primo comma; non risultando sospensioni del corso della prescrizione, il relativo reato era ormai prescritto alla data della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato indicato nel capo C) perché estinto per prescrizione, eliminando l'aumento di pena che derivava dalla ritenuta continuazione. Per il resto ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato le altre responsabilità (art. 493-ter e 648 c.p.). In conseguenza dell'elisione dell'aumento, ha rideterminato la pena complessiva in anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 733 di multa (rispetto alla precedente pena complessiva di anni 2 e mesi 2 ed euro 800 di multa).
Norme richiamate
art. 493-ter cod. pen.
La Corte ha confermato la condanna per il reato richiamato nel capo d'imputazione; la questione di legittimità non riguardava la sussistenza di tale fattispecie, per la quale è stata ribadita la valutazione di merito.
art. 648 cod. pen.
Anche per questo reato la condanna è stata confermata dalla Corte territoriale e il ricorso non ha prospettato profili di diritto idonei a scalfire quella decisione.
art. 75 D. Lg.vo 159/2011
La Corte ha ritenuto che il comma aggravato (secondo comma) richiede che l'obbligo di soggiorno fosse in vigore al momento della condotta; essendo l'obbligo revocato il 19/02/2016, antecedente all'evento, la fattispecie aggravata non si è perfezionata e il fatto è, al più, riconducibile alla contravvenzione del primo comma, già prescritta.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani (Rv. 216260)
Richiamata per il principio secondo cui la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio né procedere a una rivalutazione globale delle risultanze processuali; i motivi che si limitano a chiedere diversa apprezzamento dei fatti sono inammissibili.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione dei fatti o delle prove già apprezzate congruamente dal giudice di merito: i motivi che si riducono a mera contrapposizione valutativa sono inammissibili.
- Se una misura cautelare o di prevenzione (es. obbligo di soggiorno) è stata revocata prima della condotta contestata, non può ritenersi applicabile la fattispecie aggravata collegata al permanere di quella misura; ciò può incidere sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'eventuale decorso della prescrizione.
- La prescrizione va verificata rispetto alla corretta qualificazione giuridica del fatto e alla sua durata: se, per effetto di diversa qualificazione, il reato è estinto per prescrizione la sentenza che lo aveva dichiarato non estinto va annullata limitatamente a quel capo.
- L'elisione di un capo estinto può comportare la rimozione degli aumenti di pena (es. per continuazione) con conseguente rideterminazione della pena complessiva a favore dell'imputato.
- La scelta del rito abbreviato continua a produrre effetti favorevoli sulla misura della pena; la Corte di legittimità, intervenendo sui singoli capi, ridetermina la pena complessiva tenendo conto di tali elementi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3728/2024 del 30/01/2024
- Sentenza penale · 30 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3729/2024 del 30/01/2024
- Sentenza penale · 30 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3730/2024 del 30/01/2024
- Sentenza penale · 30 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3734/2024 del 30/01/2024
- Sentenza penale · 30 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3735/2024 del 30/01/2024
- Sentenza penale · 30 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3736/2024 del 30/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →