Sentenza n. 323/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento - della graduatoria definitiva delle istanze non ritenute ammissibili, tra le quali figura la domanda di sostegno n. 24250135845 della ricorrente per l’ammissione al Bando Pubblico Misura 19 - Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nei settori del commercio, artigianale, turismo, dei servizi dell’innovazione tecnologica”, azione pal. 1.2, con dotazione finanziaria di euro 265.942,07 pubblicata in data 03.05.2024; - della graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili per l’ammissione al Bando Pubblico Misura 19 - Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nei settori del commercio, artigianale, turismo, dei servizi re dell’innovazione tecnologica”, azione pal. 1.2, con dotazione finanziaria di euro 265.942,07 pubblicata in pari data; - di tutti gli atti presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti; e per la conseguente declaratoria dell’ammissibilità e della ricevibilità della domanda di sostegno n. 24250135845 per l’ammissione al Bando Pubblico Misura 19 - Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nei settori del commercio, artigianale, turismo, dei servizi re dell’innovazione tecnologica”, azione pal. 1.2, con dotazione finanziaria di euro 265.942,07.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie definitive delle domande ammissibili e non ammissibili relative a un bando per finanziamenti destinati a investimenti in attività extra-agricole, nella parte in cui la domanda della ricorrente è stata dichiarata non ammissibile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente e soggetto attuatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di sostegno per l’acquisto di attrezzature destinate alla propria attività turistico-ricreativa. Dopo un’iniziale valutazione positiva e l’attivazione del soccorso istruttorio per l’inserimento nel fascicolo aziendale di particelle catastali interessate dall’intervento, l’Amministrazione regionale ha rilevato profili di non ricevibilità e non ammissibilità. In particolare, contestava l’inserimento nel fascicolo aziendale della sola particella n. 49 e non anche della particella n. 50, la mancata allegazione del rinnovo del contratto di affitto relativo alla particella n. 49 e l’insufficiente dimostrazione della disponibilità della particella demaniale n. 50 per l’intera durata degli impegni connessi al finanziamento. La ricorrente ha dedotto, con unico articolato motivo, violazione e falsa applicazione del bando, dei principi generali dell’azione amministrativa, dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 e della circolare dell’Autorità di gestione sul soccorso istruttorio, nonché difetto di motivazione e contraddittorietà manifesta. Ha sostenuto che l’omesso inserimento della particella n. 50 nel fascicolo aziendale costituisse un errore palese sanabile e che il contratto di affitto della particella n. 49 si fosse tacitamente rinnovato. Quanto alla particella n. 50, ha contestato l’applicazione del decreto assessoriale n. 1784/2023, sostenendo che, al momento della valutazione della domanda, la concessione demaniale fosse efficace fino al 31 dicembre 2033 e invocando il principio tempus regit actum. Il GAL ha inoltre eccepito la tardività del ricorso, la mancata impugnazione del decreto assessoriale e l’errata individuazione del controinteressato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, poiché la controversia riguardava un vizio genetico dell’istanza di finanziamento. Nel merito ha respinto il ricorso, ritenendo decisiva la carenza della disponibilità continuativa della particella demaniale n. 50. Il provvedimento impugnato era plurimotivato: l’esclusione si fondava sia sugli errori ritenuti non palesi nella compilazione del fascicolo aziendale, sia sull’assenza del requisito della disponibilità dei beni per tutta la durata del finanziamento. Secondo il principio dell’atto plurimotivato, la legittimità anche di una sola ragione autonoma è sufficiente a sorreggere l’atto e rende superfluo l’esame delle ulteriori censure. Il bando imponeva di mantenere i requisiti e le condizioni che avevano determinato l’attribuzione del punteggio sino alla completa realizzazione dell’intervento e stabiliva che gli acquisti e le forniture dovessero restare funzionali allo scopo per almeno cinque anni dal pagamento finale, a pena di revoca. La concessione demaniale relativa alla particella n. 50, già scaduta nel 2020 e prorogata transitoriamente, aveva termine ultimo al 31 dicembre 2024 in forza del decreto assessoriale n. 1784/2023. Tale durata era incompatibile con il requisito di disponibilità pluriennale del bene, requisito rilevante già al momento della presentazione della domanda e non soltanto nella fase esecutiva. La precarietà del titolo non era una sopravvenienza imprevedibile, poiché al 29 dicembre 2022 il quadro normativo e giurisprudenziale aveva già escluso il diritto alla prosecuzione automatica delle concessioni demaniali marittime. Il TAR ha richiamato le sentenze dell’Adunanza plenaria nn. 17 e 18 del 2021, la legge n. 118/2022, la sentenza CGUE 20 aprile 2023, C-348/22, e la sentenza della Corte costituzionale n. 109/2024. Ha escluso la rilevanza del principio tempus regit actum, ritenendo che il decreto assessoriale non avesse carattere innovativo, ma avesse recepito un assetto normativo già vigente. Ha inoltre escluso che la pretesa proroga al 2033 potesse fondare un’aspettativa qualificata, essendo comunque necessario il ricorso a una procedura di gara. Le ulteriori censure sono state assorbite. Ricorso respinto e spese compensate per la peculiarità delle questioni e l’andamento del procedimento.
Norme richiamate
art. 12 del Bando Pubblico Misura 19 - Sottomisura 19.2
mantenere i requisiti e le condizioni oggettive, che hanno determinato l'attribuzione del punteggio, sino alla completa realizzazione dell'intervento; gli acquisti e le forniture effettuate, devono essere funzionali e funzionanti allo scopo per i quali sono stati finanziati per un periodo di almeno 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, pena la revoca del finanziamento
Il bando rende la disponibilità e la funzionalità del bene requisiti da mantenere per il periodo previsto e impone che tali condizioni siano già dimostrate al momento della presentazione della domanda.
art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016
La ricorrente ha invocato il soccorso istruttorio per qualificare come errore palese e sanabile l’omesso inserimento di una particella nel fascicolo aziendale; il TAR non ha esaminato nel merito tale censura, ritenendo sufficiente l’autonoma ragione ostativa relativa alla disponibilità del bene.
Legge 5 agosto 2022, n. 118
La legge, vigente al momento della presentazione della domanda, ha abrogato le precedenti proroghe generalizzate delle concessioni demaniali marittime e ha fissato il termine finale di efficacia, con possibilità limitata di differimento non oltre il 31 dicembre 2024.
Decreto Assessoriale n. 1784 del 30 dicembre 2023
Il decreto ha individuato nel 31 dicembre 2024 il termine ultimo di efficacia della concessione demaniale relativa alla particella n. 50; non avendo carattere innovativo, ha recepito un assetto normativo già vigente.
sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021
L’intervento normativo sulle proroghe delle concessioni demaniali marittime opera direttamente per legge e non attribuisce agli attuali concessionari un diritto alla prosecuzione del rapporto, neppure in presenza di atti amministrativi o giudicati favorevoli.
sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 20 aprile 2023, C-348/22
È ribadito l’obbligo di procedure di selezione imparziali e trasparenti per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime.
sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 24 giugno 2024
È stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della proroga al 2033 prevista dalla legislazione regionale siciliana.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di esclusione da una procedura di finanziamento pubblico è fondato su più motivi autonomi e distinti, la legittimità di uno solo di essi è sufficiente a sorreggere l’atto e consente di assorbire le censure relative agli altri motivi.
- Se il bando impone che i requisiti e le condizioni oggettive dell’intervento siano mantenuti sino alla sua completa realizzazione e che i beni finanziati restino funzionali per almeno cinque anni dal pagamento finale, la disponibilità del bene per tale periodo costituisce requisito rilevante già al momento della presentazione della domanda, non soltanto una condizione della fase esecutiva.
- La scadenza, durante il periodo di impegno previsto dal bando, di una concessione demaniale relativa al bene oggetto dell’investimento impedisce di ritenere integrato il requisito della disponibilità continuativa, anche quando il concessionario invochi precedenti proroghe o una successiva aspettativa di rinnovo.
- Dopo l’esclusione delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime, l’attuale concessionario non vanta un diritto alla prosecuzione del rapporto né un’aspettativa qualificata al mantenimento della concessione; l’eventuale prosecuzione richiede il ricorso a una procedura di selezione imparziale e trasparente.
- Il principio tempus regit actum non impedisce di applicare, nella valutazione di una domanda di finanziamento, il quadro normativo vigente al momento della presentazione quando l’atto successivo si limita a recepire e rendere esplicito un assetto normativo già cogente, senza introdurre una disciplina innovativa.
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